25/11/2020 – L'Aran apre sui calcoli del congedo straordinario nelle progressioni economiche
Aran con il parere cfl n. 115 osserva che la posizione di temporanea estraneità del dipendente all’ambiente di lavoro, che possa derivare dalla fruizione del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs.n.151/2001 o di altro istituti giuridico, non dovrebbe rappresentare, di per sé motivo sufficiente per escluderlo dalla partecipazione a quei momenti di esame dell’operato dei singoli dipendenti che può portare all’acquisizione del beneficio della progressione economica orizzontale o alla fruizione dei compensi di produttività.
Tuttavia Aran aggiunge che debbano trovare applicazione le regole generali concernenti le progressioni economiche orizzontali contenute nell’art.16 del CCNL del 21.5.2018, e comunque la questione costituisce materia gestionale. Conseguentemente costituisce esclusiva prerogativa dell’Ente l’attività di gestione, espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale.
Gli autori ricordano un precedente parere della Funzione Pubblica n.228/2013 che, rivolgendosi al Ministero della Pubblica Istruzione, aveva al contrario rilevato che, se da una parte i periodi di congedo sono validi per il diritto e la misura della pensione, dall'altra non sono validi ai fini della progressione economica. Questa stessa linea interpretativa, condivisa dal Viminale (circolare n. 333 del 2013), ha trovato applicazione anche nei riguardi del personale delle forze di polizia sino a quando con il Dlgs 95/2017 (articolo 45, comma 16) è stata espressamente prevista la computabilità del congedo straordinario con la progressione di carriera.