25/01/2024 - Progettazione interna e polizze per il personale – d.lgs. 36/2023. Parere ANAC funzione consultiva n. 64 del 10 gennaio 2024
ANAC risponde a due quesiti posti evidenziando che:
Con riferimento all’iscrizione all’Albo professionale per i professionisti interni e in assenza di diverse indicazioni nel d.lgs. 36/2023, può ritenersi confermata anche nel regime delineato dal nuovo Codice, l’insussistenza di un obbligo di iscrizione nel predetto Albo per i progettisti interni all’amministrazione, fermo restando in ogni caso il possesso di idonea competenza in materia, in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione affinché venga garantita la qualità della stessa e l’abilitazione all’esercizio della professione, quest’ultima funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità, secondo le previsioni dell’ordinamento professionale.
ANAC conferma quindi, in assenza di contrarie indicazioni nel nuovo Codice, l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione all’Albo professionale per il personale interno alla stazione appaltante, incaricato dello svolgimento di attività progettuale, fermo restando il necessario possesso di idonei requisiti professionali a tali fini, come sopra indicato.
Con riguardo al secondo quesito, riferito invece all’obbligo di copertura assicurativa dei progettisti interni, non previsto in maniera espressa nel d.lgs. 36/2023 così come invece nell’art. 24, comma 4, del previgente d.lgs. 50/2016, ANAC richiama l’art. 2, comma 4, del citato d.lgs. 36/2023 ai sensi del quale «per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all’articolo 15, comma 7».
A sua volta, l’art. 45 del nuovo Codice, dedicato alla disciplina degli incentivi per funzioni tecniche - nel prevedere la destinazione di “risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1” [ossia gli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti] - stabilisce al comma 7, lett. c), che «... una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: […] c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale».
All’art. 5, dell’Allegato I.7, è previsto che nel quadro economico dell’intervento, tra le somme a disposizione della stazione appaltante, sono incluse (tra l’altro) le spese di cui al citato art. 45, commi 6 e 7. In tema di polizze assicurative, le norme richiamate depongono quindi per la conferma, da parte dal legislatore, dell’obbligatorietà della stipula delle stesse per i progettisti interni, con spese a carico delle risorse indicate dall’art. 45 del Codice.
Quanto sopra trova conforto nell’avviso espresso dalla Corte dei conti (Sez. reg. controllo Piemonte, Deliberazione n. 89/2023/SRCPIE/PAR) che, seppure afferente alle polizze professionali per la verifica della progettazione, costituisce un orientamento di carattere generale sull’argomento.
Il giudice contabile ha confermato, anche nel regime introdotto dal d.lgs. 36/2023, l’obbligatorietà delle polizze professionali per i progettisti interni, le quali, secondo il disposto dell’art. 45, comma 7, lett. c) del Codice, sono a carico del quadro economico dell’intervento e riguardano le attività elencate nell’Allegato I.10 del medesimo Codice. A tali conclusioni è pervenuto anche il MIT, il quale ha osservato che «Le figure per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell'art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell'allegato I.10, se presenti all'interno della stazione appaltante. In relazione al secondo quesito, si precisa che l’assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell’intervento» (parere n. 2163/2023).
Per quanto sopra, può ritenersi confermato dal d.lgs. 36/2023, l’obbligo della stipula delle polizze sopra indicate per i progettisti interni, nei termini illustrati.