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24/01/2024 - Contributo di solidarietà in ambito tributario e questioni di legittimità costituzionale

tratto da giustizia-amministrativa.it

Tributi in genere – Contributo di solidarietà – Questioni di compatibilità costituzionale – Principio di capacità contributiva – Principio di ragionevolezza – Profili di contrasto con i vincoli comunitari
 

E’ rimessa alla Corte Costituzionale, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197(legge di bilancio 2023), per violazione degli artt. 3, 53 e 117 della Costituzione.
La disciplina del contributo di solidarietà confligge con il principio di capacità contributiva, il quale assurge, perciò solo, a presupposto e, al contempo, a limite del potere impositivo dello Stato nonchè del dovere del contribuente di concorrere alle spese pubbliche.
Sono conseguentemente illegittime quelle norme che istituiscono un trattamento differenziato tra situazioni uguali ovvero un trattamento uguale per situazioni differenziate, laddove l’opzione normativa prescelta non sia sorretta da argomenti persuasivi.
La stessa natura tributaria del contributo de quo importa peraltro la contrarietà delle previsioni con il principio di ragionevolezza, intesa anche come congruenza delle previsioni adottate con l’obiettivo perseguito dal legislatore.
L’istituto introdotto dall’art. 1, commi 115 e seguenti, della legge n.197 del 2022 contrasta, poi, con l’art. 117 della Costituzione, in ragione dell’inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e, nello specifico, dal regolamento UE 1854 del 2022. (1)
 

     (1) La medesima questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla sezione, con le ordinanze n. 672 del 16 gennaio 2024; n. 767 del 16           gennaio 2024; n. 772 del 1616 gennaio 2024; n. 763 del 16 gennaio 2024; n. 766 del 16 gennaio 2024; n. 764 del 16 gennaio 2024.

Tar Lazio, sez. II ter, ord. 16 gennaio 2024, n. 773 – Pres. Mezzacapo, Est. Oliva

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