24/01/2024 - Regole per collaudo infrastrutture tra codice appalti e nuovo decreto 7 dicembre 2023.
Il nuovo decreto emanato il 7 dicembre scorso dal Ministero delle Infrastrutture avrà un impatto significativo sulle procedure di collaudo delle infrastrutture di grande rilevanza o complessità.
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2024, definisce nel dettaglio le modalità e i limiti relativi agli oneri per i servizi di supporto e di indagine, con un focus sull’utilizzo dei fondi messi a disposizione dell’ente concedente per la realizzazione di infrastrutture.
l collaudo delle infrastrutture, come indicato nel decreto, segue le norme stabilite per gli appalti di lavori definiti dall’art. 206 del D.Lgs. 36/2023 , il quale specifica l’applicabilità del decreto ai contratti di affidamento di servizi globali che riguardano infrastrutture di grande rilevanza o complessità.
Le disposizioni emanate dall’206 del D.Lgs. 36/2023 fanno riferimento alla disciplina dei controlli sull’esecuzione e collaudo, con un focus sulle infrastrutture di grande rilevanza o complessità. L’autorizzazione alle commissioni di collaudo per avvalersi dei servizi di supporto e indagine di esperti del settore è un elemento chiave.
Inoltre, l’articolo in esame stabilisce che il collaudo delle infrastrutture deve avvenire conformemente alle norme riguardanti gli appalti di lavori. In particolare, per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, l’ente concedente ha il potere di rilasciare alle commissioni di collaudo l’autorizzazione per usufruire dei servizi di supporto e di indagine forniti da esperti nel settore.
Gli oneri finanziari derivanti da tali servizi sono a carico dei fondi disponibili per l’ente concedente, e le modalità e i limiti sono definiti attraverso un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministro dell’economia e delle finanze. È inoltre vietato che l’affidatario dei servizi di supporto al collaudo abbia legami con coloro che hanno progettato, diretto, eseguito o controllato la realizzazione dell’infrastruttura.
“1.Il collaudo delle infrastrutture è effettuato nei modi e nei termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità l’ente concedente può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione dell’ente concedente per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice. L’affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, eseguito o controllato in tutto o in parte il compimento della infrastruttura.”
Il decreto 7 dicembre 2023 identifica chiaramente l'”ente concedente” come colui che affida il servizio globale, come definito dall’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 . Il testo dell’articolo delinea le regole per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, i quali devono promuovere l’accesso al mercato degli operatori economici, seguendo le modalità stabilite dal codice. Questo accesso deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.
L’art. 3 (modalità e limiti) presente all’interno del decreto in esame porta con sé importanti novità per il processo dell’autorizzazione e l’affidamento dei servizi specialistici di supporto o di indagine durante il collaudo di infrastrutture di grande rilevanza o complessità. Ecco i punti chiave:
- la commissione di collaudo, dopo aver rilevato la necessità di servizi di supporto o indagine durante una visita in corso d’opera, deve inviare una richiesta motivata all’ente concedente entro 10 giorni dalla sottoscrizione del verbale;
- l’ente, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, valuta l’importo dei servizi richiesti e comunica alla commissione l’autorizzazione o i motivi per cui l’istanza è stata respinta, considerando che l’importo non può superare i fondi previsti per l’infrastruttura;
- con l’autorizzazione, l’ente procede all’affidamento del servizio nel rispetto delle normative dell’Unione europea, del codice dei contratti pubblici e delle norme di settore;
- I corrispettivi dei servizi sono calcolati secondo le disposizioni dell’allegato I.13 (determinazione dei parametri per la progettazione, il quale fornisce le procedure per calcolare i corrispettivi necessari per le fasi progettuali nei contratti per i servizi di ingegneria e architettura. Tali corrispettivi vengono determinati attraverso l’attualizzazione del quadro tariffario specificato nella tabella Z-2 del decreto ministeriale del 17 giugno 2016) e dell’art. 29, comma 1, dell’allegato II.14 (direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità) del nuovo codice
5. per le indagini specialistiche, i prezzi unitari di riferimento sono dedotti dai prezzari o dalle disposizioni specifiche del codice dei contratti pubblici. In mancanza di dati standardizzati, i costi sono determinati con riferimento a listini ufficiali o camere di commercio locali, o mediante la formazione di prezzi ad hoc;
6.il soggetto affidatario dei servizi deve possedere competenze e esperienza documentate nel settore, oltre a requisiti specifici, come una laurea tecnica e aggiornamenti continui;
l’affidatario non può avere legami con chi ha progettato, diretto, eseguito o controllato l’infrastruttura negli ultimi due anni. Non possono esserci rapporti di collegamento con la commissione di collaudo.
Decreto 7 dicembre 2023 - collaudo infrastrutture di grande rilevanza o complessità