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22/01/2024 – Quando è necessario il Collegio Consultivo Tecnico nei Contratti di forniture e servizi

Tratto da: Lavori Pubblici

Nuova risposta del MIT sull’applicazione del Codice Appalti 2023 in relazione alla costituzione del CCT e alle responsabilità collegate.

Nei contratti di servizi e forniture, le eventuali responsabilità dirigenziali ed erariali per la mancata costituzione del Collegio Consultivo Tecnico si riferiscono alla soglia di 1 milione di euro prevista all'art. 215, comma 1, oppure fanno riferimento alla generica soglia europea di cui parla l'art. 2 dell'Allegato V.2 al nuovo Codice?

La richiesta arriva da una Stazione Appaltante, a cui ha risposto il MIT con il Parere dell’11/09/2023, n. 2283 , fornendo chiarimenti in relazione all’art. 215 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Nel dettaglio, il comma 1 dell´art. 215 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che “(…) ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), (…). Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. (…)”.

Pertanto, in caso di lavori sopra soglia e di servizi/forniture per un importo superiore a 1 milione di euro la costituzione del CCT ha carattere obbligatorio, mentre al di sotto di tali soglie la costituzione di tale collegio ha natura facoltativa.

Il dubbio nasce dal fatto che l´art. 2 dell’allegato V.2 sanziona eventuali ritardi e la mancata costituzione del CCT, per i contratti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea: "1. (…) L’inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l’operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale (…)".

Se quindi il Codice prevede la facoltatività della costituzione del CCT nei contratti di servizi e forniture sopra soglia di importo ricompreso tra 215mila e 1 milione di euro, l’allegato V.2, nell’evidenziare le responsabilità in caso di mancata costituzione del CCT, indica genericamente gli affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea.

Spiega il MIT che nei contratti di servizi e forniture, la costituzione del CCT resta obbligatoria solo per importi pari o superiori a 1 milione di euro, come espressamente previsto dall’articolo 215, comma 1.

Invece, la previsione di cui all’articolo 2 dell’allegato V.2, nell’indicare come la responsabilità erariale e disciplinare rilevi in relazione agli appalti indicati genericamente come “sopra la soglia comunitaria”, ha inteso solo rafforzare in tale caso i presidi di legalità posti in favore di una rapida risoluzione di controversie, "particolarmente auspicabile nelle ipotesi di contratti di così rilevante importo".

 

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