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22/01/2024 – Esito votazioni in consiglio comunale - Parità di voti

Tratto da: Ministero Interno

Territorio e autonomie locali  19 Gennaio 2024

Categoria  05.02.02 Funzionamento, organizzazione

Sintesi/Massima 

Una disposizione regolamentare che ritenesse approvata una delibera in caso di parità di voti si porrebbe in contrasto col principio di maggioranza che regola il funzionamento degli organi collegiali.

Testo 

(Parere n.35127 dell'11.12.2023) Si fa riferimento alla nota con la quale il segretario di un comune ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in materia di quorum deliberativo del consiglio comunale. In particolare, è stato chiesto se possa essere introdotta una modifica nel regolamento del consiglio che riguardi la possibilità di intendere approvata una deliberazione in caso di parità di voti. Come noto, l'art.38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 dispone che il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento che deve indicare il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute. L'unico vincolo posto dalla legge statale riguarda il quorum strutturale: la norma dispone, infatti, che la fonte regolamentare deve indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco. Nessun limite è posto, invece, da tale fonte con riferimento al quorum funzionale, la cui disciplina è interamente posta a carico dell'ente ed alla sua autonomia. Tuttavia, si osserva che una disposizione regolamentare, che ritenesse approvata una delibera in caso di parità di voti, si porrebbe in contrasto con il principio di maggioranza che regola il funzionamento degli organi collegiali. Ed invero, la volontà dell'organo collegiale si identifica con quella della maggioranza dei votanti, coincidente, negli organi collegiali perfetti, con la maggioranza dei componenti (Consiglio di Stato-sez.VI, n.470 del 5 febbraio 2016). Tale assunto è stato ribadito recentemente dal TAR Lazio-sez.III che, con sentenza n.13157 del 2023, ha ritenuto il principio di maggioranza quale regola generale di formazione della volontà negli organi collegiali. La riforma del Titolo V della Costituzione fa espressa menzione del potere normativo dei comuni, delle province e degli altri enti locali, prevedendo a livello costituzionale sia un potere statutario (art.114, comma 2, Cost.) sia un potere regolamentare (art.117 Cost.); tuttavia, tale potere normativo deve essere esercitato nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento. Infatti, lo stesso d.lgs. n.267/2000 richiama più volte il principio di maggioranza come criterio da considerare ai fini della volontà del consiglio comunale.

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