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18/01/2024 - Sulla nullità della delibera con cui l’unione dei comuni provvede alla variazione del bilancio

tratto da giustizia-amministrativa.it

Comune e provincia – Unione di comuni – Bilancio – Atto amministrativo – Nullità – Giustizia amministrativa – Azione di nullità – Rilevabilità d’ufficio – Termine di decadenza


La nullità, per mancanza di sottoscrizione digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, l. n. 241 del 1990, della delibera con cui un’unione di comuni prenda atto della volontà di un comune di sciogliersi dalla gestione associata dei servizi successivamente aggiunti, determina anche la nullità degli atti successivi, quali le delibere di approvazione della variazione di bilancio; e, qualora tali ultimi atti siano stati impugnati, il giudice può rilevare la nullità anche successivamente alla scadenza del termine di decadenza di cui all’art. 31, comma 4, c.p.a. perché la nullità non viene fatta valere in via autonoma ma risulta funzionale alla pronuncia sulla domanda introdotta in giudizio e, quindi, nel giudizio impugnatorio, alla declaratoria di illegittimità dell’atto impugnato e al suo conseguente annullamento, ovvero, al contrario, al rigetto della domanda di annullamento (1).

(1)    Non risultano precedenti negli esatti termini.

Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2024, n. 376 – Pres. Sestini, Est. Manzione

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Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

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