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18/01/2024 - Sulla formazione del silenzio assenso in materia di installazione di stazioni radio base per telefonia mobile

tratto da giustizia-amministrativa.it

Comunicazioni elettroniche – Silenzio assenso – Istanza per l’installazione di stazione radio base per telefonia mobile – Decorso del termine di legge – Domanda non corredata di tutti gli elementi occorrenti alla valutazione della pubblica amministrazione -Formazione – Esclusione – Difetto delle condizioni sostanziali – Formazione - Configurabilità.


L’assenso tacito sull’istanza per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile si forma allorquando sulla domanda, se corredata di tutti gli elementi occorrenti alla valutazione della pubblica amministrazione, sia decorso il termine di legge senza che questa abbia provveduto, mentre non può essere escluso per difetto delle condizioni sostanziali per il suo accoglimento, ossia, per contrasto della richiesta con la normativa di riferimento (1).
Il Consiglio di Stato ha precisato che ove l’istanza non sia stata corredata da tutta la documentazione necessaria ovvero si presenti imprecisa o foriera di possibili equivoci, in modo tale che l’amministrazione destinataria sia stata impossibilitata per il comportamento dell’istante a svolgere un compiuto accertamento di spettanza del bene, il silenzio assenso non può formarsi, per cui si avrà un’ipotesi di inesistenza dello stesso e non di sua illegittimità.
(1) Precedenti conformi: di recente, sul silenzio assenso in materia edilizia e sulla configurabilità del silenzio assenso anche nel caso in cui l’attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l’adozione non sia conforme alle norme, Cons. Stato, sez. VI, 30 novembre 2023, n. 10383; Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2023, n. 8156; Cons. Stato, sez. II, 22 maggio 2023, n. 5072; Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2022, n. 11034; Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746. Di recente, sul silenzio assenso in relazione alle fattispecie di tutela degli intessi paesaggistici, Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610.

Precedenti difformi: riteneva necessaria per la formazione del silenzio assenso la sussistenza di tutte le condizioni e i presupposti richiesti dalla legge, Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 876 che richiama Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7012; T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, 31 maggio 2012, n. 4976; T.a.r. per il Lazio, sez. II-ter, 18 gennaio 2011, n. 401.

Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11203 – Pres. Simonetti, Est. Caponigro

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