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19/01/2024 – In G.U. il Decreto Legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l’accessibilità.

Tratto da: G.U.

In data 13 dicembre 2023 è stato approvato il Decreto Legislativo 13 dicembre 2023, n. 222  avente ad oggetto “Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici  per l'inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227”. Tale decreto, pubblicato in G.U. n.9 del 12-1-2024 è entrato in vigore il  13-1-2024.

Pur avendo la pregevole finalità di garantire l’accessibilità ai cittadini  con disabilità nei luoghi fisici in cui le P. A.  erogano servizi, ivi compresi quelli elettronici, nonché di garantire la tutela dei lavoratori disabili nell’accesso ai luoghi di lavoro, obblighi peraltro già esistenti, il Decreto, costituisce l’ennesimo adempimento per le pubbliche amministrazioni che devono provvedere “in corsa” a mettere in campo ulteriori procedure nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione, già in fase avanzata di stesura, soprattutto per quegli enti che hanno approvato nei termini il bilancio di previsione senza avvalersi della proroga.

Cosa prevede il Decreto: Competenze in capo alle Pubbliche Amministrazioni e ambito di estensione della norma.

Anzitutto l’art. 3, che integra la normativa istitutiva del PIAO (art. 6 del decreto-legge n.80 del 9/6/2021, convertito in legge 113/2021) dispone  che le Pubbliche Amministrazioni, nell’ambito del personale in servizio individuano un dirigente amministrativo o altro dipendente ad esso equiparato, “che  abbia  esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell’accessibilità delle  persone con  disabilità  anche  comprovata  da  specifica  formazione”.

 Lo stesso dirigente  o altro dipendente ad esso equiparato “definisce specificatamente le modalità e le azioni…, proponendo la  relativa  definizione  degli  obiettivi programmatici e strategici della  performance… , e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli  obiettivi  formativi  annuali  e pluriennali …Le  predette  funzioni possono  essere  assolte  anche  dal  responsabile  del  processo  di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro  di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del decreto  legislativo  n. 165 del 2001, ove dotato di qualifica dirigenziale”.

 “Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, con meno  di cinquanta dipendenti, possono eventualmente applicare  le  previsioni…,  anche  ricorrendo  a  forme  di  gestione associata”.

Occorre a tal proposito evidenziare che, se ai sensi dell’art. 2 della Legge Delega in materia di disabilità (Legge 227/2021) la figura del Disability Manager era già prevista in capo alle Pubbliche Amministrazioni con più di 200 dipendenti, ora l’obbligo di individuazione di tale figura è esteso a tutte le pubbliche amministrazioni.

 Se  infatti quelle  con meno di cinquanta dipendenti  possono eventualmente provvedere in forma associata le stesse sono comunque tenute a mettere in atto le procedure di cui al decreto in commento e a individuare il soggetto idoneo a provvedere.

 La previsione dell’estensione a tutte le PA è inoltre confermata dall’art. 6 del Decreto 222/2023 in commento che elimina il riferimento ai duecento dipendenti   dall’art 39 ter del D.Lgs.  165/2001 quale limite di applicazione delle disposizioni relative. Dell’avvenuta individuazione dei soggetti con i relativi nominativi va poi data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione pubblica.

Ulteriori adempimenti e decorrenza delle disposizioni.

Le proposte di obiettivi programmatici e strategici della  performance  per garantire accessibilità ai servizi dei cittadini  con disabilità e ai dipendenti nei luoghi di lavoro    con anche le proposte di attività formative formazione, da inserire nel PIAO, avanzate  dal dirigente o dipendente ad esso equiparato, vanno poi sottoposte a consultazione, nei modi definiti dall’OIV  o nucleo di valutazione delle PA di riferimento, sentendo le associazioni nazionali o territoriali rappresentative delle persone con disabilità  iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo criteri di maggiore rappresentatività che possono presentare osservazioni.   

Tale procedura è applicabile fin da subito, quando le Amministrazioni pubbliche tenute all’aggiornamento del Piao hanno già predisposto le sottosezioni dello stesso e buona parte delle stesse sono già pronte   per l’approvazione. Il decreto in questione è infatti già efficace   dal 13 gennaio 2024 e non prevede decorrenze diverse.

Le PA sono inoltre tenute, ai sensi dell’art. 7 del decreto in questione ad aggiornare le Carte dei Servizi, con l’indicazione dei livelli di qualità dei servizi erogati con riferimento alla effettiva accessibilità delle prestazioni per  le  persone  con disabilità, evidenziando quanto  previsto  dalla  normativa  vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente  ed  in maniera accessibile per le varie  disabilità  i  diritti,  anche  di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e  le  modalità  con  cui esigerli, anche attraverso gli organi o  le  autorità  di  controllo preposte”.

All’aggiornamento delle Carte dei Servizi, con riferimento all’art. 7 di cui sopra sono tenuti anche i Concessionari dei pubblici servizi ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 13 dicembre 2023, n. 222.

Vai al Decreto  Legislativo 13 dicembre 2023, n. 222

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