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19/01/2024 – In G.U. il contributo ANAC 2024 per le gare d'appalto

Tratto da: Lavori pubblici

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2024, n. 9, la Delibera ANAC del 19/12/2023, n. 610 “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024”, con cui viene stabilito l’importo del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione da stazioni appaltanti, operatori economici e SOA, come previsto dalla Legge Finanziaria 2006.

Nel provvedimento vengono definiti:

  • Soggetti tenuti alla contribuzione;
  • Entità della contribuzione;
  • Modalità e termini di versamento della contribuzione.

Inoltre, vengono specificate le disposizioni sulla riscossione coattiva e gli interessi di mora e cosa fare in caso di eventuali, indebiti versamenti.

Vediamo il provvedimento nel dettaglio.

Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’ANAC, i seguenti soggetti pubblici e privati:

  • a) le stazioni appaltanti, di cui all’art. 1, lettera a), dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023;
  • b) gli operatori economici, di cui all’art. 1, lettera l) , dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a) ;
  • c) le società organismo di attestazione, di cui all’art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023.

Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:

  • a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
  • b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

L’esonero va comunicato dal RUP tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it - entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura.

Questi gli importi dovuti, proporzionali all’importo posto a base di gara:

Importo posto a base di gara

Quota stazioni appaltanti

Quota operatori economici

 

Inferiore a € 40.000

Esente

Esente

 

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000

€ 35,00

Esente

 

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000

 

€ 250,00

€ 18,00

 

Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000

€ 33,00

 

Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000

 

€ 410,00

€ 77,00

 

Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000

€ 90,00

 

Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000

€ 660,00

€ 165,00

 

Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000

 

€ 880,00

€ 220,00

 

Uguale o maggiore a € 20.000.000

€ 560,00

 

 

Le società organismo di attestazione, di cui all’art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023. sono tenuti a versare a favore dell’ANAC un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

Queste le modalità e i termini per il versamento del contributo:

  • Stazioni appaltanti: il pagamento della contribuzione va fatto entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento mediante avviso), emesso dall’ANAC con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
  • Operatori economici: il pagamento rappresenta condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente e va fatto utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall’Autorità. Gli OE sono quindi tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente.
  • SOA: la contribuzione dovuta va pagata entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall’Autorità. Le somme possono essere rateizzate, previa corresponsione degli interessi legali che decorreranno trascorsi novanta giorni dall’approvazione del bilancio. In ogni caso il versamento totale va effettuato entro il 31 dicembre 2024.

Inoltre ANAC specifica che per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara mentre gli OE dovranno versare il contributo corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta e tenendo conto della tabella degli importi complessivi posti a base di gara.

Qualora non si provveda al pagamento, ANAC può avviare la procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

In caso invece di versamento di contribuzioni non dovute oppure di versamenti effettuati in misura superiore a quella dovuta, si può presentare istanza di rimborso ad ANAC, corredata dalla documentazione che giustifica la richiesta.

 

 

 

 

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