13/02/2024 - Il limite di mandato per gli enti locali di piccole, medie e grandi dimensioni
In questi giorni c’è stato un gran fermento in vista delle prossime elezioni di giugno sui limiti di mandato per l’immediata ricandidabilità alle medesime cariche dei primi cittadini o presidenti di province, ma la questione coinvolge anche le regioni. Nonostante il Decreto Legge Elezioni abbia già adottato la modifica eliminando il limite per gli enti sotto a 5.000 abitanti ed estendendo tale limite a tre mandati consecutivi per quelli inferiori a 15.000 abitanti, restano vive istanze per l’estensione anche agli enti con maggiore bacino elettorale.
Abbiamo pensato di fare cosa utile nel ricostruire i motivi che hanno indotto il legislatore nel tempo a porre tali limitazioni, tenuto conto che dal tessuto sociale sembra emergere un’esigenza di cambiamento.
Illumina in proposito una recente sentenza della Corte costituzionale la n. 60 del 6 aprile 2023 che ripercorre l’excursus normativo che ha condotto all’art. 51 del TUEL che disciplinava per l’appunto il limite del mandato ora modificato dal citato decreto legge.
La pronuncia evidenzia che è la normativa statale deputata a disciplinare l'accesso alle cariche elettive locali e le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità, trattandosi di un’esigenza intimamente connessa all'identità di interessi delle comunità locali che deve seguire criteri uniformi nel territorio nazionale.
Precisa pure che la citata norma del Testo unico degli Enti locali “qualifica il pregresso svolgimento dei [...] mandati consecutivi non più come causa di ineleggibilità, ma come causa di "incandidabilità", con la conseguenza che essa è rilevabile prima dello svolgimento delle elezioni ad opera della commissione elettorale”.
In verità, il limite ai mandati consecutivi dei sindaci e dei presidenti di provincia fu introdotto con la L. n. 81/1993 come “temperamento “di sistema” rispetto alla contestuale introduzione della loro elezione diretta” con l’intento di evitare una concentrazione di potere in capo a una sola persona, gli effetti sulla par condicio delle elezioni successive e rendite di posizione.
In sostanza la giurisprudenza riteneva che nei governi locali ci sarebbe maggiore pericolo per la prossimità tra l’eletto e la comunità, con la necessità di tutelare la libertà di voto e di impedire eventuali fenomeni clientelari e, al contempo, di favorire il ricambio ai vertici dell’amministrazione locale ed evitare la “soggettivizzazione dell’uso del potere” oltre che di sclerotizzare “la situazione politico amministrativa locale”.
In generale la Corte Costituzionale nella citata sentenza ha sottolineato che la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi è stata volta a garantire fondamentali principi costituzionali di “effettiva par condicio tra i candidati, libertà di voto [...], la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali”.
Di contro, si legge nella Relazione Illustrativa al recentissimo DL n. 7/2024 (Decreto Elezioni del 29 gennaio scorso) che “nei comuni di minore dimensione demografica risulta di fatto spesso problematico individuare candidature per la carica di primo cittadino” e ciò ha motivato alla riforma.
Va aggiunto che le Associazioni dei Comuni italiani si spingono oltre e vorrebbero eliminare del tutto tale limite sia per evitare disparità di trattamento tra gli enti (con minore o maggiore densità popolativa) sia perché ritengono sia da distinguere la situazione delle cariche amministrative rispetto a quelle statali, essendo le prime espressione della fiducia e dell’affezione degli elettori a diretto contatto con chi ritengono abbia agito nel bene comune nel quinquennio precedente.
Di certo contemperare gli interessi non è affare semplice.
Si rinvia nel dettaglio al Dossier n. 227 della XIX Legislatura e alla sentenza n. 60 del 7 aprile 2023 della Corte costituzionale.
All'indomani del DL 29 gennaio 2024 il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - ha emanato la Circolare n. 7/2024 del 31.1.2024 per illustrare le principali disposizioni del decreto legge.