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13/02/2024 - Covid, arriva la certificazione finale

Tratto da: La posta del Sindaco – autore: Matteo Barbero

Casistiche e indicazioni operative

 Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 106, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 - recante i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 e le conseguenti regolazioni finanziarie, nonché le modalità per l’acquisizione all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso -  sono state rese disponibili le tabelle contenenti i dati relativi alle risultanze del conguaglio finale per ciascun comune, unione di comuni, comunità montana, provincia e città metropolitana, completi delle note metodologiche. Gli enti, quindi, possono e devono recepire quanto prima le risultanze del provvedimento, che incide sia sul bilancio di previsione 2024-2026 che sul rendiconto 2023.
In questo articolo analizzeremo le diverse casistiche che possono presentarsi e forniremo le necessarie indicazioni operative. 

La regolazione finale del c.d. “fondone”

In proposito, vengono in considerazione gli allegati C e D, riguardanti rispettivamente comuni e unioni di comuni, da un lato, province e città metropolitane, dall’altro. Possiamo avere tre casistiche:

  • enti in surplus: sono gli enti che devono restituire risorse allo Stato, per un ammontare indicato nell’ultima colonna dei prospetti. La restituzione avverrà in quote costanti per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 e sarà regolata mediante trattenuta sulle spettanze. Gli enti dovranno accertare per intero l’entrata e contabilizzare la somma da restituire nella spesa operando un successivo regolarizzo mediante emissione di mandato versato in quietanza di entrata e collegata reversale.  A tal fine, sarà necessario stanziare le relative somme (ossia l’importo da restituire diviso per quattro) in apposito capitolo con il codice U.1.04.01.01.020 “Trasferimenti correnti al Ministero dell’Economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa”, collocato alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, COFOG 1.1 “Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri”. Si tratta di una spesa da considerarsi non ricorrente. In caso di incapienza delle spettanze si applicheranno i commi 128 e 129 della legge n. 228/2012. 
  • Enti in deficit: sono gli enti che devono ricevere un conguaglio per un ammontare indicato nella quartultima colonna dei prospetti. Tali somme saranno erogate in quattro anni, entro il 30 aprile di ciascun anno, in quote costanti e dovranno essere introitate su apposito capitolo del titolo IITipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”, categoria “Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali”, codice E.2.01.01.01.001. Simmetricamente a quanto evidenziato in precedenza, si ritiene che si tratti di un’entrata da considerarsi non ricorrente. 
  • Enti in pareggio: sono gli enti che non devono né restituire né ricevere nulla. In tal caso, non occorre intervenire sul preventivo, ma solo eventualmente in sede di rendiconto della gestione, come si vedrà più avanti.

I ristori specifici di spesa

In questo caso, occorre considerare gli allegati E ed F, sempre riguardanti rispettivamente comuni e unioni di comuni, da un lato, province e città metropolitane, dall’altro. Gli enti che devono restituire la somma indicata nell’ultima colonna dei prospetti dovranno versarla all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, sempre mediante trattenuta sulle spettanze, anche in tal caso da accertare per intero con impegno di spesa su apposito capitolo (stessa codifica sopra riportata) della quota in eccesso e mandato/reversale in quietanza di entrata. Come in precedenza, in caso di incapienza delle spettanze, si applicheranno i commi 128 e 129 della legge n. 228/2012. La copertura potrà essere rappresentata dall’applicazione delle quote di avanzo di amministrazione vincolato inserite nel rendiconto 2022. In tal caso, occorrerà applicare tutto l’avanzo al primo anno e creare il fondo pluriennale vincolato per le quote esigibili in esercizi successivi (anche se non pare scorretto applicare solo la quota del primo anno e conservare l’accantonamento per gli anni successivi). 

L’impatto sul rendiconto 2023

In base all’art. 3 del dm, “Gli enti locali in sede di rendiconto 2023 procedono ad adeguare le quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze delle Tabelle di cui agli Allegati C, D, E ed F.”. In tal caso, si possono verificare due situazioni simmetriche:

  • enti che hanno quote di avanzo vincolato inferiori rispetto all’importo da restituire. In tal caso, sarà necessario finanziare la restituzione con entrate di competenza. Fra queste rientrano anche l’eventuale entrata derivante dalle somme erogate a seguito della regolazione finale del fondone;
  • enti che hanno quote di avanzo vincolato superiori rispetto all’importo da restituire. In tal caso, in sede di rendiconto potrà essere disposto lo svincolo dell’eccedenza, che quindi andrà ad incrementare l’avanzo disponibile o a ridurre il disavanzo. 

Si precisa che il richiamato decreto all’articolo 2 prevede, altresì, che gli enti possano segnalare eventuali errori rilevati nei dati provvisori delle tabelle di cui agli Allegati E ed F entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalità ivi indicate.

La spending review


Non sono ancora stati perfezionati i decreti di riparto della spending review, il cui impatto si intreccia con quello della regolazione finale COVID. Ricordiamo che sono previste due riduzioni, che saranno ripartite secondo criteri leggermente diversi: la prima vale 250 milioni annui (200 per i comuni e 50 per gli enti di area vasta) fino al 2028, cui vanno aggiunti i 150 imposti dalla ex spending review informatica (100 per i comuni e 50 per le province e le città metropolitane) per ciascuno degli anni 2024 e 2025. In entrambi i casi, il taglio sarà operato sulle spettanze ovvero, in caso di incapienza, con le procedure di cui ai commi 128 e 129 della legge 228/2012. Tuttavia, per espressa previsione, gli enti dovranno accertare per intero l’entrata iscrivendo in spesa l’ammontare del taglio, regolarizzando l’importo con apposito mandato di pagamento a valere sull’entrata. Serviranno uno o, meglio, due capitoli (uno per taglio) con il codice U.1.04.01.01.020 “Trasferimenti correnti al Ministero dell’Economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa”, collocato alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, COFOG 1.1 “Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri”.

 

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Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

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