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08/02/2024 - L’inquadramento a seguito di mobilità volontaria tra comparti

tratto da leautonomie.it

L’inquadramento a seguito di mobilità volontaria tra comparti

 

L’inquadramento a conclusione di una procedura di mobilità volontaria tra comparti deve essere fatto in termini giuridici confrontando le mansioni, le aree ed i profili; sul terreno economico, va realizzato applicando il trattamento economico fondamentale dell’incarico in cui ci si è trasferiti ed i utilizzando i differenziali stipendiali attribuiti con il criterio della approssimazione per eccesso.

Sono queste le principali indicazioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2023 “Disciplina dei processi di mobilità tra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale”.

Il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2024, sostituisce il DPCM 26 giugno 2015. Tale aggiornamento si è reso necessario perché, con i nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro del triennio 2019/2021, sono state radicalmente modificate le disposizioni sulle progressioni economiche.

IL CARATTERE

Il DPCM in rassegna ha lo scopo “di disciplinare i processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale e di individuare la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento sulla base delle nuove strutture della retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai nuovi differenziali stipendiali come determinati dai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 in relazione al primo inquadramento nei nuovi sistemi di classificazione”. Ci viene detto che “i criteri di inquadramento e la corrispondenza tra i livelli economici regolati dal presente decreto, non hanno valore innovativo, integrativo o modificativo degli ordinamenti professionali vigenti”.

Esso contiene in primo luogo delle regole specifiche e delle esclusioni da applicare. Il “segretario comunale collocato nella fascia professionale C è inquadrato nell’area professionale più elevata prevista nell’ambito dei piani triennali dei fabbisogni”, quindi non nella dirigenza, ma -ad esempio negli enti locali- nell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni.

Viene inoltre rilevato che vi sono delle esclusioni dall’ambito di applicazione del provvedimento: personale docente e non docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, personale dell’ENAC, dell’AGID e degli enti pubblici di ricerca, cui si devono anche aggiungere, come leggiamo nelle motivazioni del provvedimento, anche se non riportate nel dispositivo, i “professionisti disciplinati nell’ordinamento professionale di alcuni contratti collettivi, nonchè i profili professionali di ricercatore e tecnologo”.

Questo provvedimento, per specifica previsione dettata dal decreto, “trova attuazione in sede di prima applicazione dei nuovi sistemi di classificazione del personale e fino all’applicazione da parte delle amministrazioni della nuova disciplina prevista per le progressioni economiche dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021”. Esso si applica anche “anche ai processi di mobilità che coinvolgono, ove previsti, gli specifici comparti delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome .. compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”.

LE MOTIVAZIONI

Alla base della emanazione del decreto vi sono le seguenti ragioni: la riduzione a 4 dei comparti di contrattazione e la necessità di tenere conto dei “criteri generali della corrispondenza tra i rispettivi livelli economici previsti dai contratti collettivi tenendo conto dei nuovi sistemi di classificazione del personale e delle nuove strutture della retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai nuovi differenziali stipendiali come determinati dai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 in relazione alla fase di primo inquadramento, contrattuali del triennio 2019-2021, rinviando ad una successivo decreto la disciplina di tali criteri con riferimento ai differenziali stipendiali che saranno conseguiti per effetto delle progressioni economiche da attuarsi secondo le nuove discipline introdotte dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al predetto triennio”. 

Va applicato “il criterio secondo cui le determinazioni per l’effettiva posizione di inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilità volontaria devono tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione”, nonché del criterio della prossimità degli importi complessivi della retribuzione tabellare e dei differenziali stipendiali di prima applicazione previsti dai nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto di destinazione.

Dal decreto rimangono fuori, per valutazione di opportunità, “il personale docente e non docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.. nonchè i dipendenti dell’ENAC, dell’AGID e degli enti pubblici di ricerca” ed inoltre che vanno esclusi “i professionisti disciplinati nell’ordinamento professionale di alcuni contratti collettivi, nonchè i profili professionali di ricercatore e tecnologo”.

LE PRESCRIZIONI

Il criterio essenziale da applicare nel caso di mobilità volontaria tra comparti diversi è il seguente: “l’equiparazione tra le aree e le categorie previste per le amministrazioni di provenienza e di destinazione” deve essere effettuata “mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, delle competenze professionali, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle declaratorie delle medesime aree e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite”.

Si deve inoltre “tenere conto delle specifiche ed eventuali abilitazioni previste per le aree e categorie di provenienza e di destinazione”. La mobilità del personale inquadrato nell’area delle elevate qualificazioni “è consentita, tenuto conto della specifica e differente disciplina ordinamentale e del trattamento economico di tale nuova area, nei limiti delle posizioni di elevata qualificazione previste nei relativi piani dei fabbisogni, a valere sulle facoltà assunzionali, oppure, limitatamente al trattamento accessorio, sui rispettivi fondi ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali”.

Ci viene detto che “la corrispondenza tra i livelli economici .. è individuata sulla base del confronto tra il trattamento economico di provenienza, in godimento da parte del dipendente all’atto del trasferimento, e quello dell’amministrazione di destinazione, prendendo come riferimento l’importo complessivo della retribuzione tabellare e del differenziale stipendiale attribuito in sede di prima applicazione dei nuovi sistemi di classificazione o corrispondente voce retributiva secondo quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali. Al dipendente trasferito è attribuito un trattamento economico, composto dalla retribuzione tabellare dell’area o categoria di inquadramento e dal differenziale stipendiale dell’amministrazione di destinazione, o corrispondente voce retributiva. Tale differenziale è individuato mediante approssimazione per eccesso del valore risultante dalla differenza tra il complessivo trattamento economico di provenienza e il tabellare di destinazione”. Ed inoltre, “l’eventuale maggior onere derivante dall’arrotondamento per eccesso è compensato a valere sulle facoltà assunzionali dell’amministrazione di destinazione, previste a legislazione vigente. Nel caso in cui l’approssimazione per eccesso non sia applicabile nell’ambito dell’area di inquadramento, l’individuazione del nuovo differenziale previsto per l’amministrazione di destinazione avviene mediante approssimazione per difetto”.

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