07/02/2024 - Vincitori ex aequo di un concorso pubblico e titoli di preferenza.
Vincitori ex aequo di un concorso pubblico e titoli di preferenza.
La sentenza del 15 gennaio 2024 n. 51 del Tribunale Amministrativo delle Marche.
La recente sentenza del 15 gennaio 2024 n. 51 del Tribunale Amministrativo delle Marche ha dichiarato la legittimità del provvedimento con il quale un Comune, a seguito dell’esperimento di un concorso pubblico per la copertura di un posto in organico (posto di autista scuolabus cat.B3), e in ragione del fatto che due concorrenti, avendo conseguito un analogo punteggio, sono risultati primi ex aequo, ha attribuito la prima posizione al concorrente avente maggiori titoli di preferenza (titolo di “lodevole servizio”), a nulla rilevando che tali titoli, effettivamente posseduti dal candidato nominato primo vincitore, non siano stati tempestivamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
In tema di concorsi a pubblici impieghi, i titoli di preferenza indicati nell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 sono valutabili, sebbene non dichiarati ma comunque posseduti all’atto della domanda di partecipazione ed esibiti nei termini previsti dal bando, in caso di superamento delle prove selettive; infatti, i titoli di preferenza non sono oggetto di esame della Commissione giudicatrice, ma intervengono nella redazione della graduatoria, esclusivamente nell’ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio di merito, con loro applicazione automatica nel rispetto dell’ordine previsto dall’art. 5, DPR n. 487/1994, che ha carattere tassativo (1).
In materia di concorsi per l’accesso a pubblici impieghi, l’articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 487/94 così come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, elenca i titoli preferenziali da utilizzare in caso di parità di punteggio di merito dei candidati nella relativa graduatoria. L’applicazione dei suddetti titoli preferenziali deve avvenire nel rispetto dell’ordine previsto dallo stesso articolo 5, che ha carattere tassativo.
Quindi, si ritiene che il titolo preferenziale di “rango” più elevato prevalga su quelli inferiori, a prescindere dal fatto che un altro candidato possa vantarne più di uno, anche se di rango inferiore.
Il comune di Pergola ha emanato un bando di concorso pubblico per esami relativo alla copertura con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di n. 1 posto di autista di scuolabus – cat. B3.
L’art. 10 del citto bando di concorso prevede espressamente la possibilità di valutazione dei titoli di preferenza, trasmessi nei termini ivi previsti, a condizione che fossero “già indicati nella domanda” . La prescrizione rivestirebbe carattere cogente e vincolante, anche per il rispetto del principio della par condicio. Quanto posto in essere dalla Commissione Esaminatrice, su istanza del controinteressato basata su giurisprudenza minoritaria, sarebbe quindi illegittimo, riflettendosi in modo pregiudizievole per il medesimo ricorrente, il quale, senza la valutazione dei titoli di preferenza dell’altro candidato che sarebbe risultato vincitore del concorso, seppure a pari merito.
Quest’ultimo candidato si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso e impugnando incidentalmente la deliberazione del Consiglio Comunale di Pergola del 15 febbraio 1995 n. 27 di approvazione del regolamento comunale per i concorsi e la determinazione dirigenziale 14 febbraio 2008 n. 50, che ha approvato il predetto bando di concorso.
Il giudice amministrativo premette che il principio generale per cui, in tema di concorsi a pubblici impieghi, i titoli di preferenza indicati nell’art. 5 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 sono valutabili, sebbene non dichiarati ma comunque posseduti all’atto della domanda di partecipazione ed esibiti nei termini previsti dal bando, in caso di superamento delle prove selettive; infatti, i titoli di preferenza non sono oggetto di esame della Commissione giudicatrice, ma intervengono nella redazione della graduatoria, esclusivamente nell’ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio di merito, con loro applicazione automatica nel rispetto dell’ordine previsto dall’art. 5, DPR n. 487/1994, che ha carattere tassativo.
Allo stesso tempo, la giurisprudenza ha chiarito come la previsione del bando di concorso che imponga l’onere di indicazione dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione, pena la perdita del beneficio, non sia in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, il quale deve concordarsi con quelli di efficienza, celerità ed economicità, sicché all’imposizione di un onere tanto lieve qual è quello d’indicare nella domanda un titolo di preferenza, riserva o precedenza corrisponde l’esonero dell’Amministrazione da indagini, in ogni caso incidenti sulla celerità del procedimento e recanti possibilità di errori (2).
Pertanto, la previsione del bando che richiede l’indicazione del possesso del titolo già nella domanda di partecipazione non è necessariamente di ostacolo alla valutazione dello stesso.
In particolare si è ritenuto che, in assenza di un interesse pubblico da tutelare e in riferimento alla natura del titolo, possa essere valorizzata la circostanza che le disposizioni del bando non prevedano esplicitamente che l’omessa comunicazione, in sede di presentazione della domanda, della volontà di avvalersi del titolo medesimo, ne escluda la valutazione (3).
In particolare, nel caso in esame l’art. 4 del bando richiede l’indicazione nella domanda dei titoli di preferenza e il successivo articolo 10 prevede che ” i candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla amministrazione comunale, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione, indicati nella domanda, dai quali risulti altresì, il possesso del requisito…”
Secondo il medesimo giudice amministrativo, il semplice inciso “indicati nella domanda” non è sufficiente, per le suindicate considerazioni, a impedire la valutazione dei titoli di preferenza già posseduti in caso di parità.
(1) T.A.R. Campania-Napoli 3 agosto 2020, n. 3467.
(2) CONSIGLIO DI STATO, I Parere 13 maggio 2014, n. 3975.
(3) TAR Lazio Roma sentenza n.7699/202