07/02/2024 - Cassazione: no alla fiduciarietà negli incarichi dirigenziali
Cassazione: no alla fiduciarietà negli incarichi dirigenziali
Il sito lentepubblica.it dà conto di un’interessante ordinanza con la quale la Cassazione priva di pregio in modo radicale la teoria secondo la quale ai fini dell’attribuzione di incarichi dirigenziali basti una procedura idoneativa, limitata alla valutazione del solo profilo del destinatario, senza alcun confronto.
L’ordinanza è del 2020, ma è attualissima: vero e proprio raggiro delle selezioni fiduciarie con le quali si finisce per scegliere un soggetto con un curriculum magari adeguato al fabbisogno, ma di livello inferiore a quello di altri, è una costante, di chiarissima incostituzionalità e, per altro, sul piano penalistico proprio l’archetipo dell’abuso d’ufficio.
Per altro, la motivazione assente o solo apparente, come quella che non spiega la ragione per la quale il curriculum scelto risulti migliore di quello degli altri candidati, è di per sè causa di illegittimità del provvedimento.
L’ordinanza della Cassazione, Sezione Lavoro 15.1.2020, n. 712 è, allora, una pietra miliare fondamentale.
La tesi della PA resistente è la solita solfa: le esperienze professionali del ricorrente non apparivano migliori di quelle dell’incaricato “che aveva maturato una notevole esperienza professionale specifica con riferimento all’incarico in questione”, ma senza specificare la particolare della “notevole esperienza”. Infatti, quel che la PA resistente enfatizza è la circostanza che l’incaricato presentava “caratteristiche personali che prevalevano rispetto alle pubblicazioni e ai titoli professionali”.
Caratteristiche “personali”? Ma, una selezione per l’assegnazione di un incarico pubblico, ove l’interesse generale consiste nell’attribuzione a persone dotate di competenze di eccellenza, individuate in base ad una selezione capace di individuare quello con maggiori evidenze rispetto ad una rosa di candidati, può immaginarsi gestita attraverso l’analisi di “caratteristiche personali”? Quali? L’eleganza, la simpatia, il savoir faire, la bellezza, l’altezza, il colore dei capelli, l’amicizia, la tessera?
Come si nota, per la PA resistente i titoli con contano nulla: basta evidenziare che si tratti “di un incarico fiduciario” per trarre la conclusione della “conseguente inutilità della puntuale contestazione dei titoli vantati, comunque intervenuta “.
Un approccio davvero inaccettabile ed insopportabile, purtroppo diffusissimo e di difficilissimo contenimento, anche a causa dell’assenza di controllo alcuno.
L’eliminazione del deterrente dell’abuso d’ufficio, per altro, non può che accentuare in futuro questo modo di gestire lontanissimo dalla cura dell’interesse pubblico.
La Cassazione è impietosa, comunque, nel privare di ogni fondamento logico e giuridico l’operato della PA: “In tema di impiego pubblico privatizzato, come questa Corte ha già affermato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione soggettiva di interesse legittimo degli , aspiranti all’incarico, tutelabile ai sensi dell’art. 2907 cod. civ., anche in forma G risarcitoria; ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito elementi circa i criteri e le motivazioni della selezione, l’illegittimità della stessa richiederà una nuova ca valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale (Cass., n. 18972 del 2015), che non ricorrono nella specie”.
Dunque, si chiarisce una volta e per sempre, quale debba essere il percorso da seguire:
- avviso pubblico, contenente l’indicazione del profilo da ricoprire, i requisiti di professionalità richiesti, gli elementi da valutare e i criteri di pesatura;
- ricezione candidature;
- valutazione delle candidature sotto un doppio profilo:
- adeguatezza rispetto al profilo richiesto: è questa la cosiddetta valutazione “idoneativa”, quella con la quale il valutatore accerta il possesso da parte del candidato degli elementi indispensabili per “coprire” il fabbisogno enunciato;
- pesatura degli elementi da valutare in base ai criteri;
- confronto tra i vari curriculum per individuare il migliore.
Troppo spesso le PA si fermano alla mera fase “idoneativa”, ove sostanzialmente tutti i candidati considerati idonei sono posti sullo stesso piano, sicchè la scelta sull’incaricato, per quanto qualificata come “discrezionale”, diviene assolutamente arbitraria, connessa esclusivamente ad un sentimento, la fiducia, senza nessuna esplicazione di motivazioni tecnicamente valide per mostrare ai terzi, cioè all’intera collettività, che la scelta ricada effettivamente sul candidato migliore degli altri.
La Cassazione, invece, ritiene necessaria la “comparazione”, ovviamente tra curriculum, come metodo imposto dall’articolo 97 della Costituzione.
La comparazione non comporta automatismi nella scelta, ma induce a mettere da parte “caratteristiche personali” imponderabili, e riferire la scelta in base alle evidenze mostrate dal curriculum in termini di esperienza e titoli.
In tal modo, la motivazione emerge e la posizione dei candidati risulta tutelabile: infatti, possono ottenere un sindacato su un’attività genuinamente valutativa e non riconnessa a capricci della fiduciarietà.
Non sarebbe, comunque, troppo difficile intervenire sulla disciplina degli incarichi ai dirigenti, per introdurre poche righe, magari copiando da quanto scrive la Cassazione, per chiarire una volta e per sempre come procedere.