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14/02/2024 - Equo compenso: dubbi europei sulla Legge italiana

Dal sito lavori pubblici.it un articolo di Alessandro Boso

Un nuovo intervento della Corte UE mette in dubbio il principio dell’equo compenso sancito dalla Legge n. 49/2023 e applicabile nei servizi con la P.A.

di Alessandro Boso - 09/02/2024

     Il principio dell’equo compenso per le prestazioni d’opera intellettuale è affermato sia nel nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023), sia dalla recente legge n. 49/2023. Tale principio necessariamente incide sulla determinazione del compenso del professionista, ma è lecito non consentire deroghe ai parametri fissati dai Decreti Ministeriali?

Una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea (Causa C-438/22) ripropone tale dubbio.

L’equo compenso nel nostro ordinamento

Il diritto del professionista intellettuale ad un compenso equo per l’attività svolta, è un principio presente e regolamentato da tempo nel nostro ordinamento. L'art. 2230 comma 2 del Codice civile, infatti, prevede che: "In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione".

Peraltro, l’equo compenso è un principio che trova la sua matrice costituzionale nell’art. 36 Cost., il quale sancisce che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”.

Un tempo, per le professioni regolamentate, erano previsti parametri fissi e predeterminati dal legislatore; successivamente - con il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. decreto Bersani) e con il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (c.d. decreto Monti) - in nome della concorrenza, il regime tariffario è stato soppresso ed è stata affermata la natura pattizia del compenso professionale.

L’art. 9 della legge n. 27/2012 (ad oggi in vigore) rinvia a dei decreti ministeriali, unicamente:

  • la determinazione dei parametri da utilizzarsi per il caso di liquidazione del compenso in sede giurisdizionale;
  • i corrispettivi da porre a base di gara, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (ora contenuti nell’Allegato I.13 del Codice dei contratti pubblici).

In tale contesto è intervenuta la recente Legge n. 49 del 21 aprile 2023 sull’”equo compenso”, volta a tutelare la posizione contrattuale (dunque privatistica) del professionista, quale lavoratore e parte debole, esposta ad una crisi dovuta a mutamenti radicali del sistema sociale ed economico.

L’art. 1 della citata Legge precisa che per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso:

  • proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;
  • conforme ai compensi previsti dai decreti ministeriali applicabili alle diverse professioni ordinistiche.

L’articolo 3, comma 1, introduce inoltre uno speciale regime di nullità delle clausole che prevedano un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia.

Ciò ha determinato la necessità di chiarire se attraverso la legge n. 49 del 2023 il legislatore abbia reintrodotto dei parametri professionali minimi e inderogabili, quantomeno nel rapporto tra il professionista e i committenti con posizione preminente indicati all’art. 2: imprese bancarie e assicurative, società di rilevante dimensione, enti pubblici, ecc.

Inoltre, ci si chiede quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell’ambito delle procedure di affidamento dei servizi intellettuali, posto che detta Legge è applicabile anche alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Le soluzioni individuate dall’Autorità

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