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01/02/2024 - Sanzioni Anac: inefficaci su appalti aggiudicati anni prima e ancora in corso

Dal sito leautonomie.it un articolo di Salvio Biancardi

Le sanzioni applicate dall’ANAC ad un operatore economico non possono riverberare i propri effetti su un contratto aggiudicato anni prima e tuttora in corso.

Lo ha chiarito il T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, sentenza n. 132 del 5 gennaio 2024.

Le circostanze di fatto

Una stazione appaltante aveva indetto, nel 2020, una procedura di gara per l’affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Una Cooperativa presentava domanda di partecipazione.

Nel corso della gara la commissione verificava il possesso del requisito dell’agibilità degli immobili individuati dalla Cooperativa per l’espletamento dei servizi, con esito negativo per uno degli immobili indicati nell’offerta. Dal che è scaturita l’esclusione dalla gara, con segnalazione all’ANAC.

L’ANAC aveva inflitto alla Cooperativa delle sanzioni, dato che la stazione appaltante aveva segnalato di aver disposto l’esclusione dalla gara della Cooperativa “… per aver accertato la presentazione di una falsa dichiarazione...” in ordine al possesso dei requisiti minimi di ammissione alla stessa. La falsa dichiarazione, come detto, consisteva nel possesso del requisito di agibilità dell’immobile.

Nello specifico, all’esito del procedimento l’ANAC aveva adottato il provvedimento con cui aveva irrogato alla Cooperativa una sanzione pecuniaria, aveva disposto l’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici della notizia ed aveva comminato altresì l’ulteriore sanzione di inibizione per novanta giorni dalla partecipazione alle procedure di gara e dall’affidamento di subappalti.

Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al TAR, tuttora pendente. In conseguenza di quanto avvenuto, la medesima stazione appaltante aveva adottato il provvedimento, con cui aveva disposto la risoluzione del contratto di appalto tuttora in essere, aggiudicato nel 2016.

Secondo la stazione appaltante l’avvenuta irrogazione della menzionata sanzione comminata dall’ANAC “ha comportato, sia pur temporaneamente, la perdita dei requisiti di partecipazione della predetta cooperativa, violando così il principio secondo cui i partecipanti alle gare pubbliche devono possedere i predetti requisiti lungo tutto l’arco della procedura di gara e anche durante la sua esecuzione…..”.

La risoluzione contrattuale era stata impugnata dalla Cooperativa.

La decisione del Collegio

I giudici hanno evidenziato che la peculiarità che connotava la vicenda all’esame era il dato che l’impugnato provvedimento risolutivo non era dipeso da fatti verificatisi o comportamenti tenuti nel corso del contratto d’appalto stipulato nel 2016 con la ricorrente, bensì da eventi inerenti una successiva gara espletata nel 2020, cui aveva preso parte la deducente Cooperativa

Tali eventi non afferiscono a profili di inadempimento di quest’ultima al contratto risolto, ma alla avvenuta esclusione della medesima ricorrente da una gara diversa ed autonoma rispetto a quella sfociata nella stipula del contratto risolto.

I giudici hanno rammentato che il divieto di partecipazione alle procedure di gara, sia pur per soli 90 giorni, pronunciato, ai danni della Cooperativa, dall’ANAC avrebbe comportato, secondo il provvedimento oggetto del ricorso in trattazione, la risoluzione del precedente contratto del 2016, in virtù del principio di necessaria permanenza dei requisiti di partecipazione alle pubbliche gare per tutta la durata dell’esecuzione del contratto.

Tuttavia, i giudici hanno condiviso la censura di parte ricorrente, secondo cui la disciplina in esame era tale da dirigere l’efficacia delle sanzioni ivi previste – anche di tipo interdittivo – unicamente alla fase dell’evidenza pubblica, impedendo al destinatario della sanzione inibitoria di partecipare a gare e di stipulare il contratto nel lasso di tempo determinato dalla sanzione afflittiva. 

Secondo la deducente, se ne ricavava che l’efficacia del provvedimento dell’ANAC non poteva riflettersi nel rapporto contrattuale tuttora in essere tra la ricorrente e la stazione appaltante, per effetto di un contratto già stipulato, in un momento oltretutto antecedente altresì alla gara – del tutto autonoma – dalla quale la Cooperativa era stata espulsa.

Secondo i giudici la censura della Cooperativa meritava accoglimento poiché conforme al principio della libertà di iniziativa economica privata sancito dall’art. 41, co 1, della Costituzione, per cui le sanzioni ANAC apparivano funzionali ad un’applicazione pro futuro, in quanto preordinate a inibire la partecipazione alle gare e l’affidamento di subappalti cui l’impresa raggiunta dalla iscrizione nel casellario informatico ambisca a prender parte ovvero, quanto ai subappalti, che aspiri a stipulare.

Secondo i giudici, quindi, la sanzione è destinata a valere per il futuro e, nel caso di specie, non poteva retroagire su un contratto stipulato ben 5 anni prima.

I giudici hanno anche sottolineato che una diversa interpretazione darebbe luogo anche ad una lampante lesione del principio di uguaglianza e in una non consentita disparità di trattamento tra il futuro appaltatore o subappaltatore, che tale non potrebbe diventare solo per il termine di durata dell’iscrizione ANAC nel casellario informatico, e l’appaltatore già esecutore di un contratto d’appalto in corso di svolgimento, pregiudicato invece in via permanente e definitiva dalla disposta risoluzione.

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