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01/02/2024 – Interventi di privati finanziati da soggetti pubblici ed applicazione del nuovo codice appalti (D.lgs 36/2023)

Tratto da: Lavori Pubblici

Con il parere n. 2268 del 31/08/2023  , il MIT spiega quali sono le norme di riferimento per i soggetti privati a cui sono affidati lavori sovvenzionati per oltre il 50% da amministrazioni aggiudicatrici.

Alla domanda se in caso di lavori effettuati da soggetti privati, ma finanziati in misura preponderante da soggetti pubblici sia applicabile, comunque, il codice degli appalti, come prima espressamente previsto dall’art. 1 del D. Lgs 50/2016, il supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero, con il parere di cui sopra  ha confermato che nel nuovo codice dei contratti non sussiste una disposizione analoga a quella di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del previgente codice (che specificava che le disposizioni del Codice andavano applicate, altresì, ad appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti riguardassero lavori di genio civile o lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche).

Secondo il MIT, adesso è necessario fare riferimento all’art. 13, lett. a) della direttiva appalti 2014/24/UE, relativo ad appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici utilizzando come soglia di valore quella di rilevanza europea, pari a 5.538.000 euro.

Si applica dunque il Codice degli Appalti, utilizzando la nuova soglia di valore. Inoltre, qualora si trattasse di lavori previsti all’art. 13, comma 7, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 28, comma 5, della legge n. 1150/1942, oppure eseguono le relative opere in regime di convenzione) e trovano applicazione le disposizioni di cui all’Allegato I.12 al nuovo codice.

Infine, il MIT specifica che, come previsto all’art. 62, comma 17 e nell’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.4, le norme sulla qualificazione non trovano applicazione nei confronti dei soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice.

 

 

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