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07/09/2023 - Intervallo minimo tra le sedute di gara

tratto da sentenzeappalti.it

INTERVALLO MINIMO TRA LE SEDUTE DI GARA

Consiglio di Stato, sez. V, 22.08.2023 n. 7914

Con il terzo motivo di appello si censura l’operato della Commissione di gara sia per aver violato il principio di continuità e concentrazione delle sedute di gara, sia per non aver sottoscritto il verbale di gara n. 3 relativo all’esame dell’offerta tecnica.
Neppure questo motivo è fondato.
Quanto al primo profilo, infatti, se è vero che il richiamato principio postula che la valutazione delle offerte tecniche ed economiche debba avvenire nel corso di una sola seduta, senza soluzione di continuità, al fine di scongiurare possibili influenze esterne, è pur vero che in presenza di particolari circostanze che oggettivamente impediscano tale adempimento il principio de quo è comunque salvaguardato in presenza di un intervallo minimo tra le sedute e di adeguate garanzie di conservazione dei plichi (ex multis, Cons. Stato, V, 24 aprile 2013, n. 2282).
Nel caso in esame, è ragionevole il rilievo dell’amministrazione per cui in un procedimento, come quello in esame, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte tecniche devono essere esaminate e valutate in seduta segreta, mente le buste, contenenti le offerte economiche, devono essere sempre aperte in seduta pubblica, per cui occorrono minimo due riunioni della Commissione giudicatrice.
Quanto invece al secondo profilo di censura, concernente l’asserita mancata sottoscrizione del verbale n. 3, anche a prescindere dalle condivisibili valutazioni del primo giudice circa la carenza di un obiettivo interesse al motivo di gravame, va ribadito il principio (ex multis, Cons. Stato, VI, 11 dicembre 2001, n. 6208) per cui “l’esistenza giuridica di una deliberazione collegiale è riconducibile alla sola manifestazione di volontà dell’organo, indipendentemente dalla verbalizzazione della stessa; sono, infatti, due momenti distinti la manifestazione di volontà, che costituisce il contenuto della deliberazione, e la verbalizzazione che riproduce e documenta tale manifestazione attestandone l’esistenza, ma che, sebbene necessaria, non è determinante per la formazione della volontà dell’organo collegiale”.

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