27/10/2023 - Abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti: nuova disciplina sanzionatoria
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È stata pubblicata in G.U. Serie Generale 9 ottobre 2023 n. 236, la legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante la conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, contenente le disposizioni urgenti in materia di processo penale e civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
La legge è vigente dal 10 ottobre 2023.
Tra le novità più importanti, in particolare per gli operatori di polizia ambientale, quelle introdotte dall’articolo 6-ter, che stabilisce:
- "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio".
- Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 316-bis, 316-ter,» sono inserite le seguenti: «353, 353-bis,»;
- all'articolo 25-octies.1:
- dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote»;
- al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»;
- alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e trasferimento fraudolento di valori».
3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: «dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies»;
- all'articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi»;
- all'articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà»
Il nuovo reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti introdotto dall’articolo 6-ter, comma 1, del D.L. n. 105/2023
A far data dal 10 ottobre 2023, l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, posto in essere da un comune cittadino privato, è sanzionato, ai sensi del revisionato articolo 255, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, non più con una sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro (in caso di rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa era aumentata fino al doppio), bensì penalmente:
«Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio».
Sanzioni penali, dunque, per gli abbandoni di rifiuti effettuati anche da un comune cittadino privato, al pari di quelli effettuati da un titolare d’impresa o responsabile di ente, per i quali la disciplina sanzionatoria continua a rinvenirsi nell’articolo 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 (rimasto invariato), che stabilisce:
«Si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, le seguenti pene:
- l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- l'arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi».
La modifica sostanziale e procedurale sulla nuova disciplina sanzionatoria penale in materia di abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti, introdotta dall’articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge n. 105/2023, che eleva a reato condotte di privati cittadini nulla di più che incivili, andrà di sicuro ad ingolfare ulteriormente le udienze penali.
Eventualità che potrà essere in parte scongiurata solo se le polizie giudiziarie, responsabilmente e legittimamente, applicheranno le procedure estintive di cui agli articoli 318-bis e successivi, del D.Lgs. n. 152/2006.
Non è scontato, tuttavia, che la sopra citata procedura estintiva possa anche in questo caso sortire l’effetto sperato, atteso l’obbligo per il trasgressore di pagare, ai sensi dell’articolo 318-quater, una somma non irrisoria, pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita dall’articolo 255, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006:
- € 2.500,00 nel caso di rifiuti non pericolosi;
- € 5.000,00 nel caso di rifiuti pericolosi.
L’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e dei rifiuti prodotti da fumo continua a configurare un illecito amministrativo
Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi (articolo 232-ter, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).
È, altresì, vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi (articolo 232-bis, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006).
L’articolo 6-ter, D.L. n. 105/2023, ha lasciato, di fatto, invariato l’articolo 255, comma 1-bis del D.Lgs. n. 152/2006, che contiene la disciplina sanzionatoria amministrativa per l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e dei rifiuti prodotti da fumo. Esso, infatti, stabilisce:
«Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio».
All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, comprese, quindi, quelle di cui all’articolo 255, comma 1-bis, provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il Comune (articolo 262, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).
Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 febbraio 2017 (G.U. Serie Generale n. 54 del 06-03-2017), disciplina la destinazione e l'impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare.
Ai sensi dell'articolo 263, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il 50% delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Tali somme, in via prioritaria, sono impiegate per l'attuazione di campagne di informazione su scala nazionale nonché per le altre finalità di cui all'articolo 232-bis del D.Lgs. n. 152/2006.
Il restante 50% dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni. Tali somme sono impiegate, in via prioritaria, per le attività di installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde, nei parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale e secondo le specifiche esigenze, per la pulizia di caditoie e di tombini facenti parte del sistema fognario, nonché per le campagne di informazione su scala locale.
Per la gestione delle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, i comuni versano la quota da versare al bilancio dello Stato, con cadenza semestrale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, nel capitolo n. 2592, articolo n. 28, trattenendo quella di cui al restante 50%, dando conto dell'osservanza del relativo vincolo di destinazione.
Al fine di monitorare le risorse destinate ad affluire al Fondo, il Ministero dell'Ambiente ha la facoltà di chiedere ai comuni chiarimenti ed informazioni in ordine alle attività svolte nel contrasto agli abbandoni dei rifiuti di piccolissime dimensioni e dei rifiuti prodotti da fumo.