26/10/2023 - Ancora la questione degli incentivi delle funzioni tecniche: la necessità della contrattazione è disposta dall’articolo 1, comma 4, del codice.
Ancora la questione degli incentivi delle funzioni tecniche: la necessità della contrattazione è disposta dall’articolo 1, comma 4, del codice.
Torniamo per l’ennesima volta sul tema della fonte della definizione dei criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell’articolo 45 del d.lgs 36/2023.
Nonostante dovrebbe apparire chiara e definita l’individuazione del contratto decentrato come unica fonte legittimata a disciplinare la questione, la dottrina, come anche la pratica degli operatori, rimane tuttora incerta. Come se fosse soggiogata da una sorta di diritto tralatizio, nel quale prevale l’abitudine, il si è sempre fatto così, il trascinamento delle discipline precedenti.
E’ evidente: di fronte a qualsiasi cambiamento, la forza di inerzia dell’applicazione di ciò che è noto, conosciuto e introiettato non consente facilmente di applicare le novità.
Ma, ogni ordinamento giuridico è un costante flusso di regole giuridiche, la cui caratteristica è l’innovazione continua delle regole, conseguenza di introduzione di discipline nuove o di modifiche di quelle precedenti (le famose “s.m.i.”, successive modificazioni ed integrazioni…). Rassegnarsi all’idea che le modifiche siano da applicare, per quanto non piacciano rispetto a regole precedenti, è necessario.
Questo vale per l’articolo 45 de.l d.lgs 36/2023, che non menziona più, cancella il regolamento come fonte della definizione dei criteri di ripartizione degli incentivi. In assenza (apparente) della norma che nel codice dei contratti stabilisca quale sia, allora, l’atto da adottare per definire tali criteri, occorrerebbe rassegnarsi alle regole generali dell’ordinamento: si reperiscono nel d.lgs 165/2001, ai sensi del quale l’unica fonte legittimata a disciplinare il trattamento economico sono i contratti collettivi, restando tale ambito del tutto inibito alle fonti pubblicistiche, leggi e regolamenti.
Tuttavia, queste argomentazioni, basate saldamente sulla lettura delle norme vigenti, non convincono ancora. In dottrina si reperiscono interventi come quello proposto da Stefano Usai ne NT+ del 18.10.2023 “Tecnici Pa, niente aumento degli incentivi per revisione prezzi” ove si rileva che sì “l’articolo 45 non prevede più la predisposizione di un regolamento apposito“, osservando però che “è altrettanto vero che i criteri devono essere specificati e l’innesto, eventuale, ad esempio in altri atti (nel contratto decentrato), probabilmente, complica il procedimento amministrativo di definizione. Sembra, pertanto, opportuno ribadire la necessità di utilizzare uno strumento collaudato come il regolamento“.
Occorre osservare, tuttavia, che le fonti non si applicano in base alla valutazione che esse possano considerarsi uno strumento “collaudato” o meno. Dal 1948 in poi, In Italia c’è la Repubblica: il regio decreto era molto collaudato come fonte giuridica. Tuttavia, in una Repubblica nessuno più può adottare (non legittimamente) una fonte del sistema monarchico.
Ora: il d.lgs 36/2023 non richiama più il regolamento per disciplinare gli incentivi. Inoltre, come evidenziato sopra, l’unica fonte che la legge ammette per la disciplina del trattamento economico è il contratto collettivo. La fonte, dunque, è il contratto. E d’altra parte, nel precedente regime del d.lgs 50/2013, il regolamento, per quanto “collaudato”, doveva essere preceduto dalla contrattazione decentrata, esattamente perchè la regolazione dei trattamenti economici è ascritta in via esclusiva alla fonte contrattuale: il regolamento era una conseguenza della contrattazione e sostanzialmente un suo doppione.
Che stabilire i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche con la contrattazione decentrata, dunque, possa considerarsi una complicazione del procedimento, appare assai singolare, visto che nel precedente regime era necessaria per previsione espressa della norma la contrattazione. La “complicazione” può essere percepita come tale solo da chi non l’avesse mai attivata, violando la norma.
Allora, non se ne esce. Utilizzando le argomentazioni strettamente giuridiche, non si ravvede quale possa essere la disposizione normativa che vada a modificare anche solo tacitamente l’assetto delle fonti che regolano il rapporto di lavoro, disposto dal d.lgs 165/2001, nè la dottrina ancora propensa al regolamento pare abbia sin qui evidenziato il diverso percorso interpretativo da seguire.
Basarsi su questioni di fatto, ciò che è collaudato, il “si è sempre fatto così” è anche comprensibile, ma abbastanza metagiuridico e, quindi, non strumento per affrontare un problema di carattere tecnico. Per altro, si ribadisce, anche il riferimento all’abitudine non sarebbe soddisfacente, perchè nel precedente sistema occorreva l’abitudine anche al contratto, prima del regolamento.
Il d.lgs 36/2023, da questo punto di vista, allora, invece di complicare semplifica: elimina, infatti, il passaggio ultroneo e giuridicamente non corretto, del regolamento.
Infine, è solo apparenza l’impressione che il d.lgs 36/2023 non rimetta alla contrattazione decentrata – come giusto che sia – i criteri di attribuzione degli incentivi. Tale impressione insorge se si legge solo l’articolo 45, Ma, se si va all’articolo 1, comma 4, lettera b), ci si imbatte nella previsione ai sensi della quale il principio del risultato costituisce criterio prioritario per “attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”. Non pare, a questo punto, che nessun altro ragionamento contrario possa dirsi fondato.