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26/10/2023 - Atti meramente confermativi e atti di conferma

tratto da luigifadda.it

Atti meramente confermativi e atti di conferma

 

Indice

Atto meramente confermativo: cos’è

Per atti “meramente confermativi” si intendono quelli che, a differenza degli atti “di conferma”, si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell’amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione; mancando detta riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, nello schema tipico dei c.d. “provvedimenti di secondo grado”, essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo (ex multis, Cons. Stato, V, 8 novembre 2019, n. 7655; 17 gennaio 2019, n. 432; III, 27 dicembre 2018, n. 7230).

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L’atto meramente confermativo ricorre pertanto quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (Cons. Stato, V, 22 giugno 2018, n. 3867). In altre parole, esso si connota per la sola funzione di illustrare all’interessato che la questione è stata già delibata con precedente espressione provvedimentale, di cui si opera un integrale richiamo.

In sintesi, per stabilire se un atto amministrativo sia solo confermativo (e perciò non impugnabile) o confermativo in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi.

L’atto meramente confermativo non è autonomamente impugnabile

Tale condizione, quale sostanziale diniego di esercizio del riesame dell’affare, espressione di lata discrezionalità amministrativa, lo rende privo di spessore provvedimentale, da cui, ordinariamente, la intrinseca insuscettibilità di una sua impugnazione.

Difatti, in questo caso, il secondo atto amministrativo non consegue ad una rinnovata istruttoria, ad una rivalutazione funditus della questione, ad una nuova ponderazione dell’interesse pubblico primario in comparazione con i contestuali e concorrenti interessi privati: al contrario, in tale atto l’Amministrazione procedente, sostanzialmente, ribadisce le valutazioni già svolte in precedenza, integrate da ulteriori e aggiuntive considerazioni che impingono su aspetti diversi, relativi alle doglianze articolate dalle parti (Cons. Stato, IV, 3 giugno 2021, n. 4237; 29 marzo 2021, n. 2622).

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L’atto di conferma in senso proprio

Di contro, l’atto di conferma in senso proprio è quello adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi e, pertanto, connotato anche da una nuova motivazione (Cons. Stato, VI, 13 luglio 2020, n. 4525; II, 24 giugno 2020, n. 4054).

In particolare, solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fase considerata, può condurre a un atto “propriamente confermativo”, in grado, come tale, di dare vita a un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione (Cons. Stato, V, n. 3867 del 2018, cit.).

L’atto di conferma può essere impugnato

Pertanto, la conferma, quale veicolo di un’effettiva volontà provvedimentale, può essere autonomamente impugnata, diversamente dall’atto meramente confermativo, che, viceversa, in quanto privo di spessore provvedimentale, non è intrinsecamente suscettibile di impugnazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2015, n. 758).

Il medesimo provvedimento, difatti, può contenere articolate motivazioni rispetto a taluni elementi della fattispecie, evidenziando così come per essi si sia in effetti proceduto ad una rinnovata valutazione. In particolare, non può considerarsi “meramente confermativo” di un precedente provvedimento l’atto la cui adozione sia stata preceduta, come nella fattispecie in esame, da un riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento e quindi da una rivalutazione degli interessi in gioco (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2021, n. 3579).

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