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24/10/2023 - No all’aspettativa per personale interno chiamato nello staff del sindaco

tratto da leautonomie.asmel.it - a cura di Luigi Oliveri

No all’aspettativa per personale interno chiamato nello staff del sindaco

 

Gli incarichi a tempo determinato nello staff degli organi di governo sono in compatibili con la collocazione in aspettativa del dipendente designato.

La sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto 18 maggio 2023, n. 114, si segnala per una serie di indicazioni estremamente utili ed in parte anche innovative, rispetto alla dottrina ed alla giurisprudenza prevalenti.

Il caso trattato dalla magistratura contabile riguarda un incarico attribuito ai sensi dell’articolo 90 del d.lgs 267/2000 ad un dipendente di un comune – precedentemente per anni destinatario di un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 110 del Tuel, pur essendo privo di laurea – inquadrato nell’ex categoria D, ma collocato in aspettativa ed assunto nello staff con contratto a tempo determinato e trattamento economico parametrato a quello dei dirigenti.

Troppo forte il sentore di un incarico in staff volto ad aggirare la necessità, posta dall’articolo 110 ma non dall’articolo 90 del Tuel, di rispettare i requisiti per l’accesso dall’esterno (la laurea), superando così l’ostacolo della mancanza della laurea in capo al funzionario destinatario, posto in una posizione equiparabile a quella dirigenziale. Talmente forte detto sentore, che alla Procura erariale ed al Collegio giudicante, che tenevano già da tempo “sotto controllo” l’ente proprio per gli incarichi dirigenziali conferiti illegittimamente al medesimo dipendente privo di laurea, non è sfuggito il tentativo di aggiramento: l’esito è la condanna dei componenti della giunta per danno erariale dovuto a dolosa violazione delle norme; condanna che ha riguardato anche il ragioniere (nella specie, coincidente col funzionario incaricato nello staff) ed il vice segretario, chiamati a rispondere per colpa grave, causata dai pareri di regolarità contabile e tecnica espressi favorevolmente sull’operazione, senza alcuna evidenziazione delle violazioni normative poste in essere.

Particolarmente significativo è il passaggio ove la sentenza evidenzia uno dei punti maggiormente deboli dell’intera normativa riguardante il conferimento di incarichi a tempo determinato. I giudici approfondiscono l’istituto della costituzione dello staff, sottolineando che per costituire tale ufficio, secondo l’articolo 90 del Tuel “possono essere assegnati dipendenti dell’ente … o, in alternativa… , soggetti esterni all’organico dell’ente (“collaboratori”) che di quest’ultimo entrano a far parte (“assunti con contratti a tempo determinato”), previo collocamento in aspettativa senza assegni nel caso in cui detti soggetti fossero dipendenti di altra amministrazione”.

Pertanto, sottolinea la sentenza, la possibilità di collocazione dei dipendenti pubblici in aspettativa, prevista dal comma 1 dell’articolo 90, vale solo per dipendenti provenienti da un’amministrazione diversa dall’ente locale che attiva l’ufficio di staff. Se in detto ufficio, quindi, sono inseriti dipendenti del medesimo ente, non c’è ragione alcuna che giustifichi la loro collocazione in aspettativa, conseguente alla sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo determinato (per altro, con compenso notevolmente più elevato). Afferma, con ragionamento estremamente rigoroso, la sentenza che un dipendente del medesimo ente che costituisce l’ufficio di staff del sindaco se collocato in aspettativa finisce per essere titolare contemporaneamente di due rapporti di lavoro dipendente subordinato, uno a tempo indeterminato -seppur quiescente- e uno a tempo determinato, col medesimo ente. Ma, secondo i giudici, è “evidente che ciò non era, e non è, consentito e lecito”. Infatti, si dà vita ad una “ingiustificata ed illegittima duplicazione del rapporto di lavoro”. Ancor meno giustificabile, laddove si ponga attenzione alla circostanza che l’ente intenzionato a costituire un ufficio di staff per il sindaco è legittimato ad assumere dipendenti con contratti a tempo determinato all’evidente scopo di colmare lacune di competenze al proprio interno. Se, però, individua un dipendente dei propri ruoli come idoneo, allora è anche totalmente privo di ogni senso logico ed anche organizzativo collocarlo in aspettativa e fargli condurre un ulteriore rapporto di lavoro, per altro in violazione dell’esclusività del rapporto di lavoro, posta dalla contrattazione collettiva.

Nel caso di specie, oltre tutto, l’avviso p “interpello” interno per individuare il dipendente da incaricare nello staff, secondo la sentenza, era stato cucito addosso all’incaricato, così confermando da un lato il surrettizio ricorso all’articolo 90 per aggirare l’applicazione dell’articolo 110 e, dall’altro, che solo quel dipendente disponeva delle competenze reputate necessarie, sì da non giustificare l’aspettativa.

La sentenza poi evidenzia che la giunta, laddove, come nel caso di specie, adotti provvedimenti (la costituzione dell’ufficio e l’individuazione del dipendente) sostanzialmente gestionali, incorre in violazione di competenza consapevole, tale appunto da configurare dolo.

I ragionamenti proposti dalla sentenza sulla incompatibilità dell’aspettativa del dipendente del medesimo ente che incarica nello staff appaiono riferibili anche all’ipotesi degli incarichi a contratto previsti dall’articolo 110 del Tuel. Anche in questo caso, se destinatario è un dipendente dell’ente stesso (situazione molto diffusa) si va incontro ad analoghi problemi di ingiustificabile duplicazione dei rapporti di lavoro in capo al dipendente destinatario.

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