12/10/2023 - Non è riconoscibile il debito fuori bilancio da sentenza a carico società in house
Non è riconoscibile il debito fuori bilancio da sentenza a carico società in house
Come noto, i debiti fuori bilancio hanno la loro genesi in obbligazioni assunte in assenza di un regolare impegno di spesa e, a determinate condizioni ed entro i limiti di cui all’art. 194 Tuel, possono essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento; l’esigenza del riconoscimento consiliare risponde alla “finalità di ricondurre all’interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese – provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio” (Corte Conti, Autonomie, deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG).
Inoltre, in base al § 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. 23.6.2011, n. 118), l’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto.
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Per giurisprudenza costante, l’elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio è da considerarsi tassativa, in considerazione della natura eccezionale della previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso a impegni non correlati a spese, previamente autorizzate, dall’organo rappresentativo della comunità di riferimento (cfr. ex multis, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazioni nn. 34 e 88/2020/PAR; Sez. reg. contr. Veneto, deliberazione n. 125/2009/PRSE; Sez. reg. contr. Puglia, deliberazione n. 26/2016/PAR; Sez. reg. contr. Umbria, deliberazione n. 123/2015/PAR).
Inoltre, la circostanza che la disciplina dei debiti fuori bilancio rappresenti una “eccezione rispetto alle ordinarie procedure di spesa” impone di privilegiare una “interpretazione della normativa strettamente aderente al tenore letterale delle disposizioni di rilievo” (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG).
Ne consegue che la legittimità del ricorso alla procedura ex art. 194, comma 1, Tuel postula la ricorrenza di una delle fattispecie ivi elencate tra cui, in virtù di un’interpretazione letterale della lett. a), non sono sussumibili le sentenze esecutive emesse nei confronti di amministrazione diversa dall’ente locale interessato (Sez. reg. contr. Puglia, deliberazione n. 14/2023/PAR).
Dunque è principio giurisprudenzialmente consolidato che l’art. 194 TUEL contempla ipotesi tassative non interpretabili estensivamente al di fuori dei casi previsti (nello stesso senso circa la ratio della norma: Sez. Reg. contr. Lazio deliberazione n. 14/2021/PAR; Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 34/2020/PAR; Sez. reg. contr. Basilicata, deliberazione n. 5/2020/PAR).
Con specifico riferimento all’ipotesi di interpretazione estensiva (o forse sarebbe più opportuno parlare di interpretazione analogica) della lettera a) dell’art. 194 TUEL occorre partire dall’art. 1 del TUSP (D.Lgs. n. 175 del 2016) che testualmente dispone:
“per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”.
L’intero TUSP è ispirato ad una logica ben chiara: nel momento in cui la P.A. decide di acquisire partecipazioni in società di diritto comune subisce l’assoggettamento alla forma giuridica prescelta.
Proprio perché l’ente decide di avvalersi di un soggetto privato salvo espresse deroghe tassativamente indicate nel TUSP (di cui massima espressione è l’art. 12 in tema di danno erariale e giurisdizione contabile) dovrà necessariamente applicare la disciplina di riferimento sancita nel Codice civile.
Da tale premessa ne consegue che l’art. 194 TUEL non può essere invocato al fine di ammettere l’impiego della relativa procedura eccezionale con riferimento a sentenze esecutive che non attengano il comune bensì altro distinto soggetto qual è una società in house.