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10/10/2023 - Le ultime novità sul Codice Appalti e le linee guida per i Comuni non capoluogo nell’aggiudicazione di appalti PNRR/PNC

tratto da biblus.acca.it

PNRR, PNC e codice appalti: novità per i Comuni non capoluogo

Le ultime novità sul Codice Appalti e le linee guida per i Comuni non capoluogo nell’aggiudicazione di appalti PNRR/PNC

Attualmente il settore delle costruzioni è al centro di importanti cambiamenti normativi. In particolare, il Codice degli Appalti pubblici è stato oggetto di molte discussioni e dubbi, soprattutto per quanto riguarda i comuni non capoluogo. In questo articolo, esamineremo dettagliatamente le risposte fornite dall’ufficio di supporto legale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) attraverso una serie di pareri pubblicati nel mese di luglio 2023 con la circolare e relativo oggetto ” Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative“.

Circolare del MIT: obiettivo

Come ben sappiamo, a partire dal 1° luglio 2023, sono entrate in vigore  le nuove regole del Codice dei contratti pubblici, stabilite dal dlgs 36/2023. Queste nuove norme richiedono un adeguato coordinamento tra le nuove leggi e quelle esistenti per facilitare la realizzazione rapida di progetti finanziati parzialmente o interamente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Ecco i 2 aspetti principali della circolare:

  • regole per la corretta definizione dell’articolo 225, comma 8 (disposizione transitorie di coordinamento), e l’art. 226 c.2 (abrogazioni e disposizioni finali), del dlgs n. 36 del 2023;
  • regole che si applicano ai comuni che non sono capoluoghi di provincia quando indicono gare pubbliche in base all’articolo 1, comma 1, del dl 32/2019, (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), con ulteriori modifiche apportate successivamente dall’articolo 52, comma 1, lettera a), del dl 77/2021, (governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure).

Nel contesto di queste leggi, l’obiettivo della circolare è quello di fornire delle linee guida per determinare quali regole si applicano alle gare pubbliche per i progetti del PNRR e simili, che vengono indette dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici. 

Codice appalti: competenza dei Comuni non capoluogo

Uno dei punti centrali  riguarda la competenza dei comuni non capoluogo nell’aggiudicazione di appalti finanziati in parte o totalmente dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) o dal PNC (Piano Nazionale di Coesione). La questione è stata chiarita con l’articolo 10 del dl 176/2022 (decreto aiuti quater), il quale va a definire le norme in materia di affidamento per i lavori. Secondo questa disposizione, i comuni non capoluogo devono obbligatoriamente ricorrere a un ente sovracomunale per l’esperimento delle procedure di gara del PNRR/PNC. Questo obbligo si applica agli appalti di beni o servizi di importo pari o superiore a 139.000 euro e ai lavori con importi pari o superiori a 150.000 euro, ai sensi dell’art. 1, del dl 76/2020, che ha innalzato le soglie per l’affidamento diretto in deroga all’art. 50 del dlgs 36/2023. La violazione di questa norma comporta l’illegittimità dell’appalto.

Codice appalti: le indicazioni del Mit

I pareri 2097 e 2115 del MIT confermano la posizione della circolare oggetto di discussione, sottolineando che la qualificazione delle stazioni appaltanti non riguarda gli appalti del PNRR/PNC. Inoltre, tale documento va a spiegare che i comuni non capoluogo possono continuare a utilizzare enti sovracomunali, senza dover seguire le nuove regole di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotte dal nuovo Codice dei Contratti pubblici, almeno fino al 31 dicembre 2023. 

Oggetto: Normativa applicabile agli appalti PNRR e PNC e qualificazione stazione appaltante

Quesito: In riferimento alle procedure di gara per gli appalti aventi a oggetto interventi  finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC e alla stipula dei relativi contratti, a seguito dell’efficacia del Dlgs n. 36/2023 e alla perdurante vigenza della normativa specifica di cui al DL n. 77/2021 e DL n. 13/2023, nonché alla luce della Circolare del MIT del 12.07.2023 “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”, siamo a porre i seguenti quesiti: 1) Posto che in base alla circolare suddetta sembra di capire
che i rinvii del DL n. 77/2021 al Dlgs n. 50/2016 e ai relativi atti attuativi abbiano i loro effetti anche successivamente al 1 luglio 2023 e, al momento, sino al 31 dicembre 2023, per quanto non disciplinato in deroga dal DL n. 77/2021 sopra citato e da questi non espressamente rinviato al Dlgs 50/2016, il Dlgs 36/2023 si applica oppure no? 2) In tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, il ricorso, sino al 31 dicembre
2023, alle modalità derogatorie di acquisizione di forniture servizi e lavori di cui all’art. 1, comma 1, del DL 32/2019 così come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a) numero 1.2 del DL n. 77/2021 per i Comuni non capoluogo di Provincia, ancorché qualificatisi ai sensi del Dlgs 36/2023, è da ritenersi un obbligo o, alla luce della sopra citata circolare esplicativa, una “possibilità”? (Si legge infatti nel corpo della medesima: “In sostanza, dunque, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogata fino al 31 dicembre 2023, la possibilità per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture,
servizi e lavori di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2109, n. 32 cit, così come modificato dall’articolo 52, comma 1, lett. a), numero 1.2, del decreto – legge 31 maggio 2021 n. 77”).

Risposta: Relativamente alla domanda n. 1, sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del MIT del 12.07.2023 si ritiene che il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di PNRR-PNC di cui al DL n. 77/2021 sono state introdotte “solo al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere”. Relativamente alla domanda n. 2), si rileva che il ricorso alle modalità
derogatorie per i Comuni non capoluogo di provincia rappresenta una possibilità. Come indicato espressamente al paragrafo 4 della suddetta circolare, l’invito rivolto alle stazioni appaltanti è, da un lato, quello di non considerare “l’iscrizione con riserva come un’autorizzazione sine die ma quale provvedimento intrinsecamente provvisorio la cui efficacia viene espressamente perimetrata ex lege, dall’altro a non essere inerti
attivandosi fin da ora, anche in relazione agli appalti PNRR e assimilati, per richiedere l’accreditamento al nuovo sistema di qualificazione in virtù dei requisiti disciplinati dall’Allegato II.4 del d.lgs.n.36 del 2023”.

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