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28/11/2023 - Sulla necessità di presentare l’istanza di fissazione dell’udienza entro un termine perentorio, in caso di sospensione impropria del processo

tratto da giustizia-amministrativa.it

Giustizia amministrativa – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE – Sospensione impropria – Istanza di fissazione udienza – Remissione all’Adunanza plenaria  

Vanno rimesse all’Adunanza plenaria le seguenti questioni:
a) se, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale sopravvenuta alla pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 28 del 2014, debba confermarsi quanto ritenuto da tale Adunanza plenaria in ordine alla ammissibilità della prassi della sospensione cd. impropria nel giudizio amministrativo;
b) ove la risposta sia affermativa, se, nel caso in cui in un giudizio amministrativo sia disposta una sospensione cd. impropria, in attesa che la Corte di giustizia UE si pronunci su un rinvio pregiudiziale ex art. 267 del TFUE sollevato su medesima questione in un altro giudizio, si abbia una sospensione in senso tecnico, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio è subordinata necessariamente all’impulso di parte, ovvero una situazione differente, di mero rinvio della causa, tale da non giustificare l’applicazione dell’art. 80, comma 1, c.p.a.;
c) ove si risponda nel primo senso anche al quesito sub b), così confermandosi quanto a suo tempo ritenuto dall’Adunanza plenaria 28 del 2014, visto il contrasto tra la pronuncia della IV sezione n. 1686 del 2021 e la pronuncia della VI sezione n. 82 del 2023 (art. 99, comma 1, c.p.a.), quale interpretazione occorra dare all’articolo 80 del c.p.a. secondo il quale: «In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione», in particolare se il termine previsto dalla disposizione citata abbia natura perentoria o ordinatoria.

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