Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2023 / Novembre / 23/11/2023 - Scomputo da salario accessorio di entrate da enti convenzionati: gli imprevisti. Corte dei conti non convince

23/11/2023 - Scomputo da salario accessorio di entrate da enti convenzionati: gli imprevisti. Corte dei conti non convince

tratto da leautonomie.it - a cura di Luigi Oliveri

Scomputo da salario accessorio di entrate da enti convenzionati: gli imprevisti. Corte dei conti non convince

 

La ricostruzione proposta dalla magistratura contabile (da ultimo Sezione Liguria, delibera 116/2023) rispetto al dovere degli enti convenzionati di considerare nel tetto del salario accessorio il personale per la spesa effettiva pro quota, non convince.

Si ponga che l’ente A nel 2016 era convenzionato con l’ente B per uno scavalco condiviso del dipendente Tizio, incaricato di PO. A tale dipendente era attribuito un incarico di PO, con una retribuzione di posizione e risultato complessiva di 15.000 euro. Presso l’ente A il lavoratore operava per il 60% dell’orario di lavoro; presso l’ente B per il restante 40%.

La convenzione prevedeva che l’ente B, quindi, trasferisse all’ente A 6.000 euro come compartecipazione alla spesa.

Tuttavia, era l’ente A a dover prevedere in bilancio l’intera spesa di 15.000 euro in favore del dipendente e ad erogare materialmente la retribuzione.

Si ponga che al 31.12.2018, data e situazione da prendere realmente in considerazione ai fini della determinazione del tetto della spesa del salario accessorio in applicazione dell’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, la situazione in essere fosse rimasta inalterata.

Ora, l’interpretazione suggerita dalla Corte dei conti indica all’ente A di considerare nel conteggio della spesa per il salario accessorio non i 15.000 euro previsti in bilancio, bensì i 9.000 euro effettivamente a proprio carico, scomputando quindi i 6.000 euro trasferiti dall’ente B, per effetto della convenzione.

Secondo la magistratura contabile, se l’ente A considerasse nel salario accessorio anche i 6.000 euro effettivamente gravanti sull’ente B, “il mancato scomputo delle entrate di compartecipazione alla spesa a carico degli altri enti aderenti alla convenzione genererebbe un aumento fittizio del limite del salario accessorio, con conseguente elusione delle prescrizioni normative concernenti i vincoli di spesa e della ratio di ripartizione dell’onere del tetto di spesa tra i diversi enti aderenti alle convenzioni”.

Tali considerazioni, tuttavia, non appaiono condivisibili. Esse appaiono estremamente problematiche sul piano contabile, perchè non allineate ad uno dei principali e fondamentali principi di bilancio, quello dell’integrità del bilancio, che non ammette di registrare spese ridotte delle entrate correlate.

E’ certamente vero che tale principio si applica alla formazione del bilancio ed alle conseguenti poste e non è direttamente rivolto alla quantificazione della spesa del salario accessorio.

Tuttavia, la situazione effettiva è che l’ente A, poniamo capofila della convenzione e diretto titolare del rapporto di lavoro col dipendente Tizio, deve necessariamente stanziare nella spesa, e materialmente erogare, un salario accessorio di 15.000 euro. I 6.000 euro provenienti dall’ente convenzionato B sono un cespite di entrata, un’entrata per la compartecipazione dell’ente B alla spesa dell’ente A, come conferma la Sezione Liguria.

Ma, a ben pensarci, tutto il salario accessorio di ogni ente trova a fronte della spesa delle entrate che lo finanziano. Che si fa, allora? Le si scomputa e quindi il salario accessorio lo si quantifica uguale a zero?

La lettura offerta dalla magistratura contabile intende evitare evidentemente una crescita della spesa pubblica, ma crea chiari scompensi. Mentre l’ente A, che sostiene una spesa di 15.000 euro dovrebbe indicarne 9.000, l’ente B deve imputare a spesa per salario accessorio un trasferimento corrente che nemmeno passa per il fondo delle risorse decentrate di 6.000 euro.

Cosa succede se si chiude per qualsiasi motivo la convenzione? L’ente B, che si avvale della convenzione, può assumere un dipendente a tempo indeterminato ed incaricarlo di Elevata Qualificazione, avvalendosi della possibilità di applicare l’ultimo periodo dell’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, cioè incrementando il salario accessorio in misura pari al valore medio pro-capite riferito al 2018: un’operazione, quindi, sostanzialmente indolore per il restante personale, poichè il salario accessorio medo di ogni dipendente non viene intaccato dalla nuova assunzione.

L’ente A, invece, non ha necessità di assumere; semplicemente, si ritrova nella possibilità di adibire nuovamente il proprio dipendente al 100% al proprio servizio. Ma, non avendo mai considerato quei 6.000 euro nel salario accessorio, l’ente o fa un certo numero di assunzioni tali da incrementare il valore assoluto del fondo delle risorse decentrate così da coprire i 6.000 euro (ma, dovendo rimanere invariato il salario accessorio pro-capite l’impresa è impossible); oppure, riduce di 6.000 euro la retribuzione di posizione e risultato di Tizio; oppure riduce di 6.000 euro il trattamento accessorio complessivo, “spalmando” la riduzione tra tutti i dipendenti, così, però, diminuendo il valore medio pro-capite di ciascuno.

Questi effetti perversi sono la dimostrazione che la ricostruzione offerta dalla magistratura contabile non regge e andrebbe celermente rivisitata

« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman