24/11/2023 - Il Consiglio di Stato si esprime sulle diversità procedimentali esistenti tra la formulazione delle offerte economiche e il rilancio in presenza.
La formulazione dell’offerta economica, disciplinata dall’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016, avviene inter absentes e, pertanto, esige un carattere squisitamente cartolare e formale, atteso che, solo attraverso questi elementi di cristallizzazione documentale, si comprova l’adesione alla proposta di tutti i partecipanti alla gara ovvero, in caso di ATI, di tutte le imprese concorrenti in forma associata.
Al momento della presentazione dell’offerta economica, la sottoscrizione di tutti i componenti del costituendo raggruppamento diventa necessaria, assurgendo all’unico modo per avere certezza della riferibilità agli stessi dell’offerta, proprio in ragione della loro assenza fisica nel seggio di gara.
Il rilancio in presenza, per contro, si svolge nel corso di una seduta pubblica ed attraverso un contraddittorio immediato che vede la contestuale presenza, all’interno del medesimo luogo fisico, dei concorrenti e dei componenti del seggio di gara.
In questa evenienza, la partecipazione diretta e fisica dei suoi attori garantisce ex se la certezza della riferibilità dell’offerta all’intero raggruppamento e depotenzia, perciò solo, la necessità della sottoscrizione congiunta del documento recante la miglioria economica.
Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 13 novembre 2023, n. 9717.