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21/11/2023 - Valenza cogente delle previsioni CAM e verifica di compatibilità ambientale dell’offerta

tratto da giustizia-amministrativa.it

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Previsioni CAM – Valore cogente e non programmatico – Verifica di compatibilità ambientale dell’offerta – Controllo in sede di gara ed in sede esecutiva.

 

Gli operatori economici devono formulare un’offerta consapevole ed adeguata, tenendo conto anche delle disposizioni in materia di C.A.M. (criteri ambientali minimi), le quali, lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti.

Il terzo comma dell’art. 34 del decreto legislativo 28 aprile 2016, n. 50 sancisce che l’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori, oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato piano d’azione e che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva, al fine di ridurre gli impatti ambientali nonchè di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, circolari e di diffondere l’occupazione verde.

La verifica di compatibilità ambientale, in sede di gara, è effettuata dalla commissione, in ossequio al principio di par condicio dei partecipanti, e l’onere dimostrativo, a carico dell’offerente, della conformità ambientale assurge a principio cardine, al quale si ancora l’effetto escludente.

Il controllo in sede esecutiva di quanto dichiarato dal soggetto aggiudicatario, per contro, soggiace a regole squisitamente privatistiche, consentendo alla stazione appaltante di ricorrere a moduli civilistici (diffida ad adempiere, risoluzione in danno) nel caso in cui il contraente sia inadempiente agli obblighi assunti con la propria offerta, che si atteggia, perciò solo, alla stregua di una proposta di contratto irrevocabile. (1)

 

(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sezione III, 14 ottobre 2022, n. 8773; Cons. Stato, sezione V, 3 febbraio 2021, n. 972; Cons. Stato, sezione V, 5 agosto 2022, n. 6934; Cons. Stato, sezione V, 26 aprile 2022, n. 3197.

 

Cons. Stato, sez. III, 2 novembre 2023, n. 9398 – Pres. Carpentieri, Est. Di Raimondo

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