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20/11/2023 - Spese di lite - autotutela, estinzione del giudizio e soccombenza

tratto da def.finanze.it

Sentenza del 13/11/2023 n. 935 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche Sezione/Collegio 2

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TESTO

Intitolazione:

Spese di lite - autotutela, estinzione del giudizio e soccombenza

Massima:

In tema di spese di lite, l'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 546/92 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con il principio di ragionevolezza (cfr. sent. n. 274 del 12/7/2005), in quanto la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole che le spese restassero comunque a carico di chi le aveva anticipate; questa previsione comportava infatti un ingiustificato trattamento privilegiato della parte pubblica, in violazione del principio della "parità delle armi". Nel caso esaminato nel provvedimento, l'annullamento dell'atto impugnato conseguiva ad un errore giuridico dell'Ufficio, che se fosse stato riconosciuto avrebbe potuto evitare all'appellata l'incombenza di dover proporre ricorso, ed il conseguente onere economico di anticipare le spese e i compensi al difensore per il riconoscimento delle proprie ragioni non accolte deplano dall'Ufficio. Sulla scorta diqueste considerazione, l'ufficio viene pertanto condannato a rimborsare al contribuente le spese di giudizio.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso, presentato in atti, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata, nella persona del Direttore Provinciale pro tempore, ricorre in appello per la riforma della sentenza n.155/02/16 del 9/2/2015 della CTP di Macerata, depositata il 26/4/2016, sulla decisione di accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TQ/2015 del 30/3/2015, emesso a carico della sig.ra B A, domiciliata in Macerata, per il recupero a tassazione di un reddito diverso ex art. 67, primo comma lettera l del TUIR derivante dalla cessione di un terreno agricolo a favore di una azienda di produzione di energia fotovoltaica. La CTP di Macerata ha accolto il ricorso, richiamando l'art.9 c.5 del TUIR, ha ritenuto nel caso che i proventi derivanti dalla cessione dei diritti di superficie debbano essere inquadrati nell'ambito dell'art. 67 c. 1 lettera b), quindi tra le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili e ha condannato l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio liquidate in ? 2.500,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso di spese forfettarie, CAP ed IVA se dovute. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con l'appello L'Agenzia delle Entrate contesta la decisione del giudice di prime cure per la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 comma 1 lettera b e 1 del D.P.R. n. 917/86 (TUIR). Resiste e si costituisce in giudizio in data 23/1/2017 la sig.ra B con articolate controdeduzioni. In data 1/3/2023 l'Agenzia delle Entrate incardina presso questa Corte la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (ex. art. 46 D.lgs. 546/92) motivando che l'Amministrazione, con circ. 6/E del 20/4/2018, ha superato la posizione assunta con la precedente circolare in conformità dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e, pertanto, ha annullato l'avviso di accertamento impugnato con provvedimento n. TQ/2023, notificato all'appellata il 28 febbraio 2023. Con la richiamata istanza l'Ufficio chiede, altresì, la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in quanto ha provveduto all'annullamento in autotutela per la mutata prassi amministrativa e la contribuente, avendo rinunciato alla richiesta di pubblica udienza, non dovrà porre in essere altra attività difensiva. Con nota in data 17/3/2023, si oppone alla richiesta compensazione l'appellata sig.ra B sostenendo che il provvedimento in autotutela dell'Ufficio conferma le proprie ragioni difese in giudizio e che l'accoglimento comporta di fatto una riforma della decisione di primo grado che poneva a carico dello stesso Ufficio le spese di procedura "in spregio del principio di soccombenza processuale" ed insiste per la condanna dell'A.E. alle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio. La Corte osserva che va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, atteso che l'Agenzia ha annullato l'avviso di accertamento con provvedimento di autotutela. Nondimeno occorre provvedere al governo delle spese di giudizio di cui la A.E. ha chiesto la compensazione. Ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio l'art. 46, comma 3, D.lgs. 546/92 stabilisce che "le spese del giudizio estinto... restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge". La norma è stata tuttavia dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con il principio di ragionevolezza (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 274 del 12/7/2005). La Corte Costituzionale ha ritenuto, infatti, irragionevole che le spese restassero comunque a carico di chi le aveva anticipate e, al fine di evitare un ingiustificato trattamento privilegiato alla parte pubblica, ristabilendo il principio della "parità delle armi", ha ridotto la portata compensativa dell'art. 46, c. 3 del ricordato D.lgs. 546. Nel caso di specie l'annullamento dell'atto impugnato consegue ad un errore giuridico dell'Ufficio, che riconosciuto avrebbe potuto essere evitato, sgravando l'appellata dall'incombenza di dover proporre ricorso con l'onere di sostenere spese anticipate e compensi al difensore per il riconoscimento delle proprie ragioni non accolte de plano dall'Ufficio. Quest'ultimo va, pertanto, condannato a rimborsare all'appellata le spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche dichiara estinta la materia del contendere e condanna l'A.E. a pagare le spese di lite del grado in favore del contribuente come liquidate nella sentenza gravata. Condanna l'A.E. a pagare la metà delle spese di lite del presente grado a favore del contribuente che per intero si liquidano in ? 3.000,00 compensando tra le parti l'altra metà.

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