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17/11/2023 - Attenzione al cumulo di micro affidamenti sotto i 5.000 euro: può scattare il frazionamento artificioso

tratto da leautonomie.it

Del parere del Mims 2145 è bene non dare letture travisate, tali da far pensare che ammetta di considerare ogni micro affidamento sotto i 5.000 euro come storia a sè.

Esso, dopo aver affermato che il limite dei 5.000 si applica al singolo affidamento, specifica: “si ricorda che anche per gli affidamenti di importi inferiori a 5.000€, vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio di cui all’art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell’art. 14. In particolare, quest’ultimo comma 6 dispone che “un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”. 

E il parere evidenzia il rischio di “possibili abusi” connessi ad artificiosi frazionamento, consigliando l’adozione di disposizioni regolamentari volti ad evitarli.

Il funzionamento, stando a quanto indicato dal parere è il seguente. Vi è un primo affidamento diretto, quello “originario” all’operatore economico Tizio per, poniamo, 4.000 euro. Nello stesso anno finanziario, poi si giunge ad un secondo affidamento diretto da altri 4.000 euro di nuovo a Tizio, per il medesimo oggetto del contratto. Questo secondo affidamento non è soggetto a rotazione. Ma, un terzo ulteriore affidamento è possibile?

Scattano evidenti problemi di verifica di una possibile artificiosa disarticolazione di un unico appalto, che invece di essere quantificato in una prestazione da 12.000 euro, sia frazionato in tre affidamenti diretti da 4.000 euro.

Non ci vuol molto per capire il contrasto tra simile modo di operare non solo col divieto di frazionamento artificioso degli affidamenti, ma anche con le logiche alla base della determinazione degli importi a base di gara.

L’articolo 14, comma 12, dispone: “Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto:

a) l’importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

b) l’importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi”.

La ricorrenza, insomma, degli affidamenti va inquadrata necessariamente come un unico disegno contrattuale, da valutare in un arco di tempo di 12 mesi, non solo precedenti, ma anche successivi.

La disposizione è vero che riguarda la definizione degli importi per stabilire il sopra e il sotto soglia, ma costituisce una regola generale per identificare la base di gara di ogni affidamento. Infatti, lo stesso articolo 14, al comma 6 (per altro, richiamato dal parere Mims) prevede: “La scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.

Allora, più che cercare disposizioni regolamentari poco idonee ad aggiungere qualcosa alla già chiara disciplina normativa, quel che occorre è capire che anche i microaffidamenti debbono essere oggetto di una programmazione (come qualsiasi spesa). Non si tratta ovviamente della programmazione triennale di appalti di lavori, forniture e servizi, ma della programmazione normale di ogni spesa, che passa attraverso il Piao (Peg per gli enti non tenuti).

Un’identica prestazione contrattuale ripetuta in tanti miniaffidamenti è di per sè un disegno univoco; è onere della PA considerare se detta prestazione sia stata oggetto di affidamenti nei 12 mesi precedenti, considerandone il valore, e se nei 12 mesi successivi si pensi di attivare ulteriori affidamenti, stimandone il valore. Qualora si vada al di sopra dei 5.000 euro, il micro affidamento non è possibile: semmai scatta l’affidamento diretto, cui si applica inevitabilmente la rotazione.

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