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16/11/2023 - Nuovo classamento. Unità immobiliare costituita da parti aventi destinazioni rientranti in categorie diverse. Va attribuita la categoria della parte prevalente nella formazione del reddito

tratto da def.finanze.it

Sentenza del 07/11/2023 n. 204 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste Sezione/Collegio 1

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TESTO

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 9.11.2022 la aaaaa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugna l'avviso di accertamento catastale n. 2022TS0036515 emesso dall'Ufficio del Territorio di Trieste.

Assume che, a seguito di modifiche concernenti la distribuzione interne dei vani di un locale al primo piano, di proprietà della ricorrente, sito in Trieste, via P. Querini, n.6, destinato sin dalla sua origine a laboratorio e quindi collocato in categoria C/3, l'Agenzia, senza effettuare alcun sopralluogo, ma sulla base della DOCFA presentata e dalla documentazione presente negli archivi catastali, in considerazione degli spazi destinati ad "attività produttiva" ora destinati ad "ufficio" rettificava il classamento da C/3 classe 4 in categoria A/10 classe unica.

Impugna l'atto per violazione degli artt. 61 e 63 DPR 1142/1949. Sostiene che la diversa distribuzione degli spazi interni tra uffici e laboratori manteneva comunque la netta prevalenza degli spazi dei laboratori (passati da 136,50 mq a 94,30 mq.) sugli spazi adibiti ad uffici (passati da 37,75 mq a 58,20) co e quindi l'Ufficio aveva violato quanto prescritto dall'art. 63 del DPR 1142/1949 che stabilisce che:" Ad una unità immobiliare costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deve attribuirsi la categoria che ha destinazione conforme alla parte che è prevalente nella formazione del reddito".

Impugna, poi, per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 per carenza di allegazione e motivazione in quanto non vi sarebbero state modificazioni sostanziali e gli stessi uffici sono di fatto adibiti per i lavoratori che controllano la produzione. Tutte queste circostanze sarebbero ben documentate dalle planimetrie allegate in atti.

Chiede, dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato in accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Con atto del 29.3.2023 si costituisce l'Agenzia delle Entrate e precisa che la sua attività accertativa si fondava proprio sul dettato dell'art. 63 in quanto la cat. A/10, con tariffa pari ad Euro 495,80 da applicarsi a vano, in relazione ai vani adibiti ad ufficio, pari a 3,5 vani, determina un valore di reddito di Euro 1.735,30; mentre per la cat. C/3, i laboratori, la tariffa è di Euro 4,54 da applicarsi a mq che, considerati i 94,30 mq destinati a laboratori, determina un reddito pari ad Euro 428,12, con netta prevalenza quindi del reddito dei vani destinati ad ufficio sugli spazi destinati a laboratori.

Contesta, quindi, anche il secondo motivo di impugnazione confermando la correttezza del proprio operato.

Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

In data 1.9.2023 la società ricorrente presenta memoria difensiva di replica nella quale ribadisce quanto già sostenuto in ricorso in particolare per quanto riguarda la mancata allegazione e l'impossibilità per la ricorrente di verificare i dati degli immobili presi a confronto dall'Ufficio.

Insiste nelle conclusioni già assunte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Le argomentazioni esposte dall'Ufficio appaiono assolutamente condivisibili.

Il provvedimento impugnato si basa quasi esclusivamente sulla documentazione DOCFA presentata dalla parte a seguito della nuova distribuzione degli spazi interni. Il nuovo classamento rispetta esattamente il dettato dell'art. 63 del DPR 1142/49 a mente del quale se una unità immobiliare è costituita da parti aventi destinazioni rientranti in categorie diverse, va attribuita la categoria che viene attribuita alla parte che è prevalente nella formazione del reddito.

Sul concetto di prevalenza è intervenuta in maniera puntuale la Corte di cassazione affermando che: "… in tema di classamento catastale delle unità immobiliari, la Corte, - seppur rimarcando che le relative disposizioni sono connotate dal difetto di un'espressa definizione legislativa in punto di distinzioni tipologiche tra le categorie catastali (Cass., 13 febbraio 2015, n. 2995; Cass., 28 marzo 2014, n. 7329; Cass., 8 settembre 2008, n. 22557), - ha statuito che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua destinazione ordinaria (v. Cass., 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., 10 giugno 2015, n. 12025); i dati normativi di fattispecie, difatti, evidenziano che l'attribuzione della categoria catastale consegue dalla considerazione della destinazione ordinaria dell'unità immobiliare, tenuto conto dei suoi caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali (d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 2; v., altresì, il r.d. l. n. 692 del 1939, art. 8, c. 1, ed il d.p.r. n. 1142 del 1949, artt. 6, 61 e ss.); laddove, tra i criteri normativi di qualificazione, trova specifica previsione quello della cd. Prevalenza, criterio applicabile qualora un'unità immobiliare sia «costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse», così che, in tale ipotesi, deve attribuirsi «la categoria che ha destinazione conforme alla parte che è prevalente nella formazione del reddito.» (d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 63; v., in motivazione, Cass., 20 giugno 2007, n. 14374)" (Cass. Ord. 22780/2021 del 12.8.2021).

Pertanto, poiché l'accertamento si basa sul documento tecnico DOCFA dal quale si evince che la modifica degli spazi interni ha comportato un aumento degli spazi assegnati ad uso ufficio e, poiché la parte destinata ad uffici ha un valore reddituale di Euro 1.735,30 a fronte della parte destinata a laboratori che ha una rendita complessiva di Euro 428,12, ne consegue che, sulla base del principio di prevalenza, come sopra indicato, la categoria A/10 assegnata agli uffici (parte a reddito prevalente) attrae nella medesima categoria anche la parte destinata a laboratori.

Il provvedimento impugnato risulta quindi legittimamente emesso in corretta applicazione del principio di prevalenza.

Poiché vi è totale soccombenza della società ricorrente le spese del presente grado, sono poste a suo carico e sono liquidate, a favore dell'Agenzia delle Entrate, in Euro 1.200,00 oltre accessori se dovuti.

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria di I grado di Trieste, Sezione I, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda od eccezione rigettata, respinge il ricorso e per l'effetto condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado all'Agenzia delle Entrate di Trieste che liquida in euro 1.200,00 (milleduecento/00) oltre accessori se dovuti.

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