16/11/2023 - Il TAR Campania conferma che agli appalti Pnrr si applica il vecchio codice
Il TAR Campania conferma che agli appalti Pnrr si applica il vecchio codice
Con la sentenza n. 5716/2023, il Tar Campania, Napoli, sez. I, conferma che l’art. 225, comma 8, del decreto legislativo 36/2023 prevede l’ultrattività del decreto legislativo 50/2016, al pari dei decreti legge n. 76/2020 e n. 77/2021, per gli appalti finanziati con risorse Pnrr.
In realtà, la norma citata ha posto non pochi dubbi interpretativi, dando luogo a due letture diametralmente opposte:
1) che si possa applicare, anche dopo il l luglio 2023, il dlgs 50 come derogato dall’attuale normativa emergenziale, espressamente richiamata dall’art. 225, comma 8 del nuovo codice;
2) che si debbano applicare, dopo il 1 luglio 2023, le deroghe previste dal dl 77/2021 e dal dl 13/2023, alle disposizioni del dlgs 36 corrispondenti a quelle del vecchio codice, ai sensi di quanto disposto dall’art. 226, comma 5 del nuovo codice.
Fra gli interpreti era prevalsa nettamente la seconda tesi, che però avrebbe comportato molteplici complessità con riferimento alla necessità di individuare le norme del dlgs 36/2023 a cui applicare le deroghe emergenziali, generando altresì ritardi per la necessità di aggiornare tutti gli elaborati progettuali e di gestire le procedure di gara e la fase esecutiva degli interventi con una normativa composita (norme emergenziali riferite al dlgs 50 da applicare al dlgs 36).
La circolare Mit 13/2023 (condiviso anche con la Presidenza del Consiglio e con Anac) sembra aver sposato la prima tesi, chiarendo che “una lettura sistemica e di insieme delle disposizioni in esame evidenzia che il portato normativo della disposizione di cui all’articolo 225, comma 8 sopra richiamata, conferma, anche in vigenza del nuovo codice, la specialità sia delle disposizioni derogatorie al d.lgs. n. 50 del 2016 introdotte ai sensi del d.1. n. 77 del 2021 per le opere Pnrr e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso d.l. n. 77 del 2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al l luglio 2023”.
La sentenza del TAR Campania non richiama la circolare, ma fornisce una conferma netta sulla correttezza della prima interpretazione.