13/11/2023 - Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna Delibera n. 111/2023/VGS Impiego pubblico – Funzioni locali – Comune – incarichi di consulenza – verifica atti di spesa – ex art. 1, comma 173, Legge 266/2005
Estratto delibera_111_2023VSG_Emilia Romagna.pdf | 957 Kb |
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La delibera in argomento è stata adottata dalla Sezione regionale per l’Emilia Romagna nell’ambito dello svolgimento del “Controllo ai sensi dell’art. 1, comma 173, della Legge 266/2005 sugli atti di spesa relativi a incarichi di consulenza conferiti dalle pubbliche amministrazioni dell’Emilia Romagna. Di particolare interesse si segnala il “considerato in diritto” con il quale la Corte elabora un excursus normativo e giurisprudenziale circa i presupposti in presenza dei quali l’Amministrazione può intendersi legittimata a conferire incarichi esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, come dai successivi commi 5bis, 6bis, 6ter e 6 quater della norma. La Corte sottolinea come l’ottica interpretativa in materia di incarichi esterni è piuttosto restrittiva dal momento che, in ragione del necessario contenimento dei costi e della valorizzazione delle risorse interne alle amministrazioni pubbliche, queste devono, in base al principio dell’autosufficienza, svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale potendo solo in casi eccezionali – e negli stretti limiti previsti dalla legge – ricorrere all’impiego di personale esterno. Quanto all’oggetto specifico del controllo intestato alla Sezione, ovvero gli incarichi di consulenza, si osserva che, trattandosi di pareri resi da esperti, hanno natura di contratti di prestazione d’opera, in particolare intellettuale, disciplinati dagli artt. 2222 – 2238 del codice civile che hanno ad oggetto attività valutative o soluzioni a problemi posti dal committente non comprendendo attività gestionali proprie dell’ente e pertanto non rientrano nella categoria dei cd “incarichi esterni”.