09/11/2023 - Codice appalti: il chiarimento del Fisco sull'imposta di bollo
Codice appalti: il chiarimento del Fisco sull’imposta di bollo
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 446 fornisce importanti chiarimenti sull’imposta di bollo. Scopriamo il quesito
In risposta all’interpello n. 446 del 9 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato l’allegato I.4 del nuovo codice appalti 2023 e ha formulato un nuovo importante chiarimento: per la registrazione dei contratti d’appalto non è richiesto alcun pagamento aggiuntivo di imposta di bollo oltre a quello dovuto al momento della firma del contratto.
Il pagamento dell’imposta di bollo da parte dell’appaltatore, al momento della stipula del contratto, copre l’obbligo relativo a tutti i documenti ed atti associati alla procedura di selezione e all’esecuzione dell’appalto, ad eccezione delle fatture, note e documenti simili.
La gestione adeguata dei contratti è fondamentale per coloro che operano nel settore edilizio; pertanto, desidero suggerirti un software per documenti e contratti d’appalto sempre aggiornato alle ultime normative ed in particolare al nuovo codice degli appalti.
Imposta di bollo per la registrazione dei contratti con il nuovo Codice appalti
Il caso riguarda un’istante che chiedeva espressamente di sapere se ai fini della registrazione dei contratti di appalto dovesse essere applicato o meno l’imposta di bollo finora richiesta per l’espletamento della formalità di registrazione in aggiunta a quella prevista dalla tabella dell’allegato I.4 (imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto) del dlgs 36/2023. Inoltre, in sede di integrazione, l’istante comunicava che tale istanza non faceva riferimento a nessun caso specifico, ma era volta a fugare dubbi sulla gestione e registrazione di contratti futuri secondo i corretti adempimenti.
Imposta di bollo: i valori previsti dalla tabella A dell’allegato I.4
Il Fisco, con la risposta n. 446 del 9 ottobre 2023, chiarisce che, in relazione alla fase di registrazione, non è dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella dovuta al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall’Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall’articolo 18, comma 10.
L’articolo 18, comma 10, del richiamato d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che «Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.
L’articolo 1 dell’Allegato I.4 stabilisce che il valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato e che l’imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Vengono esentati da tale imposta tutti gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.
Il pagamento dell’imposta di bollo dovrà essere versato con le modalità telematiche previste dalla procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei Contratti Pubblici. Non è, invece, ammesso il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale. Infine, il Fisco chiarisce che, in relazione alla fase di registrazione, non è dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall’Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall’articolo 18, comma 10.
Tabella A riepilogativa dell’allegato I.4
Valori dell’imposta di bollo
(valori in euro) |
Imposta
(valori in euro) |
< 40.000 |
esente
|
40.000 < 150.000 | 40 |
150.000 < 1000000 | 120 |
1.000.000 < 5.000.000 | 250 |
5.000.000 < 25.000.000 | 500 |
25.000.000 | 1.000 |