06/11/2023 - Il Consiglio di Stato si esprime sulla distinzione tra i requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione.
I requisiti di partecipazione servono ad accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione, il cui possesso è ineludibilmente richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell’offerta.
I requisiti di esecuzione caratterizzano la fase esecutiva del servizio ed assurgono a condizioni per la stipulazione del contratto di appalto.
La loro regolazione va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro carenza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario.
Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 26 ottobre 2023, n. 9255.