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02/11/2023 - Caro materiali: prorogate le disposizioni del Decreto Aiuti

tratto da lavoripubblici.it

Caro materiali: prorogate le disposizioni del Decreto Aiuti

Anche per il 2024 dovrebbe essere garantita la revisione prezzi per gli affidamenti elencati nell'art. 26 del DL n. 50/2022 e anteriori all'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti

Da una prima lettura della bozza di legge di bilancio 2024 emergono interessanti novità in tema di appalti pubblici e revisione dei prezzi, con alcune importanti modifiche all'art. 26 del D.L. n. 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti”), riguardante gli affidamenti antecedenti all'entrata in vigore del d.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

Questo il testo dell'attuale art. 58 “Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”:
1. All’articolo 26, del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) al primo periodo, le parole “dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024”;
2) al quinto periodo le parole “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: «e l’anno 2024»;
3) all’ultimo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore della presente disposizione», inserire le seguenti: «per l’anno 2003 e entro il 31 gennaio 2024 per l’anno 2024»;
b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024»;
c) al comma 6-quater, le parole: «e di 500 milioni per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 700 per l’anno 2024 e di 100 per l’anno 2025».
d) al comma 8, primo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 31 dicembre 2024»;
e) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024»;
f) al comma 12, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Secondo le nuove disposizioni, se confermate, fino al 31 dicembre 2024 si dovranno applicare quindi i prezzari aggiornati, prevedendo il riconoscimento del 90% degli eventuali maggiori costi sostenuti dalle imprese e contabilizzate dal direttore dei lavori. Sono ricompresi nella proroga tutti gli afidamenti elencati al comma 6-ter dell'art. 26.

Viene anche rifinanziato il Fondo di prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n.120/2020, con una crescita dello stanziamento, che passa da 500 milioni a 700 milioni e ulteriori 100 milioni per il 2025.

Con la proroga, vengono di fatto tutelati i cantieri con procedure precedenti all'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 e gli accordi quadro di lavori con offerta presentata entro la stessa data.

Il d.Lgs. n. 36/2023 ha infatti previsto, con l’art. 60, l'obbligo di inserimento della clausola revisione prezzi per tutte le procedure di affidamento, contenuta nei documenti di gara iniziali. 

Le clausole si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

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