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16/06/2021 - Progressioni orizzontali: i criteri cambiano in relazione alla data di sottoscrizione dei decentrati

Dal sito leautonomie.Asmel.eu un articolo di Luigi Oliveri

 

Nel corso del 2023 gli enti locali potranno gestire le progressioni orizzontali secondo due distinte modalità, a seconda di quando riescano a sottoscrivere i contratti decentrati.

L’articolo 13 del Ccnl 16.11.2023 regola il diritto transitorio anche in tema di progressioni orizzontali, stabilendo al comma 4: “Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina”.

Si delineano, dunque, due distinte situazioni:

  1. enti chiamati ad attuare le progressioni orizzontali sulla base di contratti decentrati sottoscritti definitivamente nel 2022 o, comunque, anche nel 2023 ma entro il 31 marzo: dovranno applicare ancora le regole operative previste dall’articolo 16 del Ccnl 21.5.2018;
  2. enti che nel 2023 si cureranno di progressioni orizzontali scaturenti da contratti decentrati successivi all’1.4.2023: dovranno applicare le più complesse regole stabilite dall’articolo 14 del Ccnl 16.11.2022, la cui applicazione, per altro, richiede la contrattazione decentrata ai fini della precisazione dei criteri, dei loro pesi e delle modalità per definire i casi di ex aequo.

Criteri progressioni orizzontali

Art. 16 Ccnl 21.5.2018 Art. 14 Ccnl 16.11.2022
risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche, nonché delle 1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
eventuale: esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento 2) esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;
eventuale: competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi 3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 55 (Destinatari e processi della formazione);

Dunque, gli enti applicheranno i “vecchi” criteri per le progressioni orizzontali derivanti da contratti decentrati antecedenti all’1.4.2023: in particolare, si tratterà nella maggior parte dei casi di code procedurali connesse a ritardi operativi dovuti a specifiche cause.

Le progressioni orizzontali, finalizzate per altro all’attribuzione dei “differenziali stipendiali” definiti dal nuovo Ccnl 16.11.2022, scatteranno con i contratti decentrati successivi all’1.4.2023, data di acquisizione di efficacia del nuovo ordinamento professionale.

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