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09/03/2023 - Il TAR Reggio Calabria si esprime sulla illegittimità del calcolo della soglia di anomalia.

Tratto da: ildirittoamministrativo.it

Qualora il numero delle offerte sia inferiore a quindici ed il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, il criterio da applicare per il calcolo della soglia di anomalia è quello di cui all’art. 97, comma 2-bis, d.lgs. n. 50 del 2016; è pertanto illegittima l’aggiudicazione quando il numero di concorrenti partecipanti alla gara sia inferiore a quindici e la determinazione della soglia di anomalia sia stata effettuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, atteso che tale norma si riferisce all’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a quindici

TAR Reggio Calabria, Sez. I, sent. del 3 marzo 2023, n. 224.

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Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

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