19/05/2023 - Esenzione dall’imposta di registro e atti di liberalità
SENTENZA DEL 18/04/2023 N. 366/1 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA
Esenzione dall’imposta di registro e atti di liberalità
Un atto può beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro quando si connota come “atto di liberalità” e non semplicemente come atto a titolo gratuito. Un atto di liberalità, infatti, è per definizione un atto compiuto unilateralmente, disinteressatamente e spontaneamente, per spirito di liberalità, da un soggetto a beneficio di un altro. Spiegano i giudici toscani che per configurarsi tale fattispecie è necessario che una parte effettui l’arricchimento dell’altra, senza che ciò corrisponda anche all’eventuale adempimento di una obbligazione. Nel caso di specie, invece, tale condizione non risulta verificata poiché la cessione a titolo gratuito operata dalla società appellante in favore del comune è stata eseguita non per spirito di liberalità ma esclusivamente in attuazione di un accordo pattuito precedentemente col comune.