Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2023 / Luglio / 26/07/2023 - Posizioni organizzative - Tetti di spesa - Articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 - Spesa sostenuta nel 2016 - Calcolo del limite al salario accessorio in presenza di posizioni organizzative in convenzione tra Enti

26/07/2023 - Posizioni organizzative - Tetti di spesa - Articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 - Spesa sostenuta nel 2016 - Calcolo del limite al salario accessorio in presenza di posizioni organizzative in convenzione tra Enti

Dalla newsletter AranSegnalazioni n. 14 del 20/7/2023

Corte dei conti
Sezione controllo Lombardia - parere n. 151 del 5/7/2023
Enti locali - Posizioni organizzative - Tetti di spesa - Articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 - Spesa sostenuta nel 2016 - Calcolo del limite al salario accessorio in presenza di posizioni organizzative in convenzione tra Enti
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Con la deliberazione n. 151/2023, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, esprime il proprio parere in merito alle modalità di calcolo complessivo del salario accessorio in presenza di posizioni organizzative attive nell’ambito di convenzioni tra più Amministrazioni per la gestione associata dei servizi. Il Comune istante rappresentava che come tetto dispesa per il salario accessorio delle posizioni organizzative considerava la sola quota a proprio carico, ma che a seguito all’introduzione dell’art. 23, c. 2, del D. Lgs. n. 75/2017 doveva considerare un tetto di spesa che non consentiva di conferire nuove posizioni organizzative, e nemmeno di finanziare le attuali e chiedeva ai giudici contabili la possibilità di utilizzare come tetto di spesa del fondo delle posizioni organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23, del D.Lgs. 75/2017, la spesa sostenuta nel 2016 senza tenere conto delle entrate di compartecipazione alla spesa a carico degli enti convenzionati. La Corte ha chiarito che il limite di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 riguarda il complessivo trattamento accessorio e che con l’introduzione dell’art. 33, comma 2, ottavo periodo, del d.l. n. 34 del 2019 il trattamento accessorio può seguire la dinamica delle assunzioni dell’Amministrazione e che ai fini della quantificazione dell’ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento economico accessorio del personale si rende necessario considerare, per quanto riguarda la voce delle posizioni organizzative, la spesa prevista a bilancio nello stesso anno di riferimento. Per gli enti che si “associano” mediante convenzione per l’utilizzo del personale, il limite di spesa deve essere calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto da ciascuno degli enti associati sì che ciascun ente convenzionato potrà computare pro quota l’onere finanziario gravante sulle risorse del proprio bilancio e destinato alla retribuzione accessoria del personale. Operando, invece, nel senso prospettato dal Comune istante, consentendo, cioè, il cumulo di importi che per l’ente interessato non configurano una spesa bensì un’entrata, si consentirebbe un innalzamento fittizio del limite riferito all’entità del salario accessorio, con conseguente elusione delle prescrizioni normative concernenti i vincoli di spesa e della ratio di ripartizione dell’onere del tetto di spesa tra i diversi enti partecipanti.
Vai al documento
   

« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman