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Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
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26/07/2023 - Piena validità di una cartella di pagamento proveniente da un indirizzo PEC che non risulti nei registri delle pubbliche amministrazioni del ministero della Giustizia, corredato dalla copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna

tratto da def.finanze.it

Sentenza del 17/07/2023 n. 721 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana Sezione/Collegio 6

Piena validità di una cartella di pagamento proveniente da un indirizzo PEC che non risulti nei registri delle pubbliche amministrazioni del ministero della Giustizia, corredato dalla copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, interpone appello avverso la sentenza n. 435/2021, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo che accoglieva il ricorso proposto dalla s.r.l. A. C. avverso l'estratto di ruolo sotteso a una serie di cartelle esattoriali, conseguito presso ADER in data 27/04/2021, sotto il profilo assorbente della inesistenza della notifica delle cartelle indicate perché notificate a mezzo PEC da indirizzo non presente nei Pubblici Registri.
L'appellante, che si costituisce altresì nei confronti:
- dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Torino;
- dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Arezzo;
- del Consorzio di Bonifica 2 Alto Val d'Arno;
quali Enti creditori convenuti in primo grado, ribadisce, come già affermato dinanzi al Collegio di prima istanza, il proprio convincimento circa la legittimità e, dunque, la piena validità della procedura notificatoria effettuata a mezzo PEC citando, allo scopo, nelle memorie successivamente prodotte, recente giurisprudenza di legittimità e, altresì, una decisione di merito emessa da questa Corte di Giustizia.
Per quel che riguarda la devoluzione del giudizio a questa Corte d'appello, reitera ai sensi e per gli effetti dell'
art. 346 c.p.c. le argomentazioni, deduzioni ed istanze istruttorie già esposte nelle controdeduzioni relative al primo grado di giudizio, anche in merito alla prescrizione da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Invoca, pertanto, la riforma totale della decisione impugnata per:
- asserita contraddittorietà della motivazione;
- mancata applicazione della normativa disciplinante la notificazione degli atti esattivi;
- errata applicazione "analogica" delle norme disciplinanti la diversa fattispecie di notificazione degli atti processuali e giudiziari;
- violazione del principio di tassatività delle ipotesi di nullità della notifica.
Si costituisce con proprie controdeduzioni la s.r.l. A. C. che ripete i motivi già esposti nel ricorso di prime cure e riafferma la inesistenza della notifica delle cartelle sottese all'estratto di ruolo oggetto della controversia osservando che la rituale e corretta notificazione costituisce necessario presupposto per la legittima adozione di qualsivoglia misura espropriativa. Asserisce, pertanto, che, laddove l'esattore abbia omesso di rispettare l'iter notificatorio e comunque non abbia garantito al contribuente l'effettiva conoscenza legale dell'atto di dui egli è destinatario, la pretesa erariale dovrà considerarsi illegittima per l'assenza di un valido titolo legittimante, come precisa l'art. 25 e l'
art. 26 del DPR n. 602/73.
In subordine ribadisce che:
- la cartella esattoriale, compresa nell'estratto di ruolo oggetto del ricorso ai giudici di prime cure, riguardante il pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2011 sarebbe prescritta in quanto riferentesi a tributo caduto in prescrizione;
- la cartella riferita alla medesima tassa per l'anno 2015 sarebbe decaduta in quanto notificata oltre i termini.
Conclude con la richiesta di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e deve essere integralmente accolto.
Vanno innanzitutto respinte le eccezioni di prescrizione e di decadenza sollevate dal convenuto in merito alle cartelle riferite al mancato pagamento delle tasse automobilistiche in quanto volte a impugnare tardivamente, ovvero oltre il termine previsto dall'
art. 21 del D.lgs. n. 546/1992, cartelle validamente notificate;
in disparte la considerazione che ulteriore motivo di inammissibilità è costituito dall'impugnazione dell'estratto di ruolo in assenza dell'interesse qualificato di cui all'
art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. 602/1973.
Per quel che riguarda la questione della notifica è convincimento di questo Collegio che debba considerarsi valida la notifica della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo PEC che non risulta nei registri delle pubbliche amministrazioni del ministero della Giustizia, se corredata, come nel caso di specie, dalla copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità. Tale modalità è, infatti, pienamente idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati. È fatta salva, ovviamente, la prova contraria, gravante sulla parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato che non ne abbiano consentito il corretto recapito, che non è stata fornita.
In merito occorre evidenziare come l'
articolo 16-ter, comma 1, del D.L. n. 179/2012, convertito in legge, con modifiche, dalla legge n. 221/2012, e rubricato "Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni", dispone che, a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del Decreto n. 82/2005, dall'articolo 16, comma 12, del decreto legge stesso, dall'articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia. In buona sostanza si tratta dei registri Ipa, Reginde e Inipec in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto notificando. Questo perché, in ipotesi di indirizzi non ufficiali, vi potrebbe essere un problema di incertezza del soggetto da cui proviene l'atto impugnato, con la possibile compromissione delle norme volte a tutelare la certezza, l'affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso e del diritto di difesa del contribuente, costituzionalmente garantito.
Sul punto è però necessario richiamare la recente 
ordinanza n. 15979/2022 della Corte di cassazione, ripresa dall'ancor più recente decisione n. 982/2023, con la quale i magistrati hanno espressamente respinto un'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri delle pubbliche amministrazioni del ministero della Giustizia, inficerebbe di nullità l'atto così spedito, sulla scorta del criterio del raggiungimento dello scopo, in base al quale "può dunque dirsi integrato il principio per cui la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato".
Nei medesimi termini, del resto, si erano già espressi i giudici di legittimità con le decisioni 
n. 6912/2002n. 2961/2021n. 20039/2020 nonché con la pronuncia a sezioni unite n. 23620/2018.
Per quanto concerne più specificatamente gli elenchi delle pubbliche amministrazioni per le notificazioni e le comunicazioni, la cui gestione è affidata all'Agid, è vero che sia puntuale obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi presenti nei registri ma l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicili digitali, pur costituendo ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale, non inficia però la regolare provenienza dell'attività notificatoria da un indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa sui propri canali ufficiali (comunicazioni formali, sito internet, eccetera), così come è pienamente valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni provenienti da terzi. Inoltre il sistema delle notifiche digitali prevede l'elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, ovvero soggetto passivo della notificazione stessa, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, laddove invece nessuna incertezza si pone, proprio come nel caso che ci occupa, ove la pubblica amministrazione sia il mittente che provvede a notificare un suo atto da un proprio valido indirizzo PEC.
Non è superfluo sottolineare che nel senso sopra chiarito si sia già pronunziata questa Corte di giustizia con le sentenze nn. 
549/2022697/2022924/2022 e 920/2022.
In estrema sintesi devesi affermare che la norma che autorizza la notifica elettronica prescrive che esclusivamente l'indirizzo del destinatario risulti da appositi registri e non anche quello del mittente. Infatti, la provenienza dell'atto dall'Ufficio pubblico non è in discussione, la disposizione legislativa, viceversa, si preoccupa di stabilire precisi presupposti perché si possa essere certi che l'indirizzo di destinazione sia attribuibile al soggetto fisico o giuridico che deve ricevere l'atto.
Per tutto quanto sopra illustrato, questa Corte di giustizia tributaria, definitivamente pronunciandosi, afferma la piena validità di una cartella di pagamento proveniente da un indirizzo PEC che non risulti nei registri delle pubbliche amministrazioni del ministero della Giustizia, corredato dalla copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso introduttivo.
Condanna il contribuente al rimborso delle spese alle altre parti liquidate per ciascuna parte e per ciascun grado in E. 450 oltre accessori di legge.

 

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