14/07/2023 - Le modifiche al codice di comportamento dettate dal dpr 81/2023
Tutte le amministrazioni pubbliche devono necessariamente prestare una particolare attenzione alla disciplina dei cd social, con particolare riferimento alle iniziative assunte dai propri dipendenti e le utilizzazioni irregolari, a partire dal provocare danni di immagine alla propria amministrazione, devono essere sanzionati. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nel DPR n. 81/2023, “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno. A seguito della entrata in vigore di questa disposizione i comuni e le altre pubbliche amministrazioni devono dare corso alla revisione dei propri codici di comportamento integrativi.
LA SICUREZZA
In primo luogo, viene stabilito, inserendo l’articolo 11 bis al DPR n. 62/2013, che le singole amministrazioni sono chiamate a “garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati”. A tal fine gli enti operano attraverso i propri “responsabili di struttura” e nel rispetto delle linee guida adottate dalla Agenzia per l’Italia digitale, linee guida che vanno adottate previo parere del Garante per la tutela della privacy. Viene inoltre previsto che, nel caso di utilizzo di dispositivi elettronici personali, si applichino le disposizioni del cd codice dell’amministrazione digitale (art. 12, comma 3 bis, del d.lgs. n. 82/2005). Ricordiamo che, per queste norme, le PA favoriscono l’uso di tali dispositivi e adottano tutte le misure di sicurezza, fornendo una adeguata informazione ai dipendenti stessi.
Un’altra previsione di grande rilievo è la seguente: la utilizzazione degli account istituzionali è consentita solo per lo svolgimento dei compiti dell’ente e senza compromettere né la sicurezza né la immagine dell’ente. Per scopi istituzionali gli account privati possono essere utilizzati solamente in via eccezionale ed in caso di impossibilità di accesso a quello istituzionale. Ed ancora, i dipendenti devono firmare i messaggi di posta elettronica che inviano, sono responsabili del loro contenuto e dai messaggi si deve potere risalire al dipendente mittente, che peraltro deve indicare il suo recapito istituzionale. Una ulteriore previsione è che i dipendenti possono utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dall’ente per finalità personali, ma entro tempi brevi e senza che da ciò possa derivare un “pregiudizio” per l’ente. Sono vietati i messaggi con contenuto oltraggioso o discriminatorio e quelli che possono determinare la maturazione di responsabilità in capo all’amministrazione.
I GIUDIZI
I dipendenti devono assumere tutte le iniziative per evitare che possano essere attribuiti all’ente i propri giudizi e le proprie opinioni: è questo l’effetto determinato dalla introduzione dell’articolo 11 ter al testo in vigore del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, DPR n. 62/2013.
Con la stessa disposizione viene stabilito che i dipendenti debbano necessariamente astenersi da ogni “intervento o commento” che possa determinare un nocumento “al prestigio, al decoro o all’immagine” del proprio ente e, più in generale di tutte le PA.
Altra previsione dettata dal nuovo testo del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è quella per cui, come principio di carattere generale, le comunicazioni relative al servizio non si svolgono nè su piattaforme digitali né sui media, tranne che la loro utilizzazione “risponde ad una esigenza di carattere istituzionale”.
Lo stesso testo stabilisce inoltre che nei codici di comportamento integrativi possa essere inserita la “social media policy”, per ognuna delle piattaforme tecnologiche ed in esse devono essere individuate e graduate come responsabilità “tutte le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni”.
Il nuovo testo della disposizione si completa con il divieto ai dipendenti, che si aggiunge a quelli previsti dalla normativa, di “divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro .. documenti, anche istruttori, ed informazioni di cui essi abbiano la disponibilità”.
LE ALTRE PREVISIONI
Viene modificato il testo dell’articolo 12: i dipendenti sono impegnati a svolgere la propria attività in modo da raggiungere il risultato della soddisfazione dell’utente; che devono evitare dichiarazioni che possano nuocere al decoro o all’immagine dell’ente e, più in generale, delle PA.
Viene inoltre modificato anche l’articolo 13, i dirigenti sono impegnati a comportamenti attenti alle esigenze di integrità, imparzialità, buona fede, correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza, nonché a favorire la crescita professionale del personale assegnato, nonché a garantire il benessere organizzativo e lo sviluppo di un clima armonioso e di leale collaborazione, nonché per la circolazione delle informazioni, per la inclusione e la valorizzazione delle differenze. Sono inoltre impegnati a valutare i dipendenti tenendo conto del raggiungimento dei risultati e del comportamento organizzativo.
Da sottolineare la modifica all’articolo 15. Sulla base della nuova disposizione le PA sono impegnate a promuovere attività di formazione sull’etica pubblica e sul comportamento etico.
Viene infine modificato anche l’articolo 17. Sulla base delle nuove regole viene stabilito che dall’applicazione del codice di comportamento non possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Previsione ribadita dall’articolo 2 del DPR, non a caso intitolato “clausola di invarianza finanziaria”.