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06/07/2023 - Concorsi: si può attingere dalle graduatorie di altri enti

tratto da leautonomie.asmel.eu

Tar Campania-Napoli, con la sentenza 3870 del 27 giugno 2023, stabilisce che è errata la decisione di un ente di non attingere dalla graduatoria di un concorso fatta da un altro ente per il solo fatto della disomogeneità dei posti a part-time rispetto ai posti di lavoro a tempo pieno. Dunque, il differente orario di lavoro non costituisce un elemento discriminante nella scelta, tanto più quando vi sono soggetti afferenti alla medesima categoria nonché qualifica e profilo professionale previsti nel proprio fabbisogno di personale.

Motivazione

Ritiene il Collegio che tale affermata disomogeneità sia del tutto erroneamente addotta a fondamento dell’atto impugnato, atteso che nel caso di contratto di lavoro part-time, sebbene la prestazione si articoli in un numero di ore inferiore al tempo pieno (nella specie con una differenza di sole 8 ore settimanali), l’oggetto della prestazione lavorativa resta il medesimo, nulla mutando rispetto a professionalità, competenza e preparazione richieste per coprire lo specifico profilo lavorativo, fermo restando l’incidenza su un piano meramente quantitativo, afferente alla concreta articolazione temporale della prestazione.

5.2 A tanto va anche soggiunto che la possibilità di mutamento in tempo pieno del rapporto di lavoro part-time (e viceversa) costituisce sviluppo naturale di tale figura contrattuale, legato a contingenze di tipo organizzativo e/o finanziario, che riguardano per lo più l’ente e che certamente esulano da aspetti connessi all’oggetto della prestazione lavorativa e ai requisiti richiesti per poter ricoprire quel determinato profilo professionale, nell’ambito della categoria contrattuale di appartenenza. Ciò trova conferma nella circostanza che il passaggio da part-time a full-time concerne una mera modificazione quantitativa delle ore lavorate dedotte in contratto, senza che si verifichi novazione del rapporto lavorativo, restando identico l’inquadramento professionale e la categoria di appartenenza.

Del resto, il profilo quantitativo riguarda solo una limitazione oraria della prestazione lavorativa, ma non smentisce il profilo della concorsualità, atteso che anche per la assunzione a tempo parziale risulta svolta una selezione di tipo corrispondente a quella per il tempo pieno.

Ritiene pertanto il Collegio condivisibile il principio per cui, affinché una graduatoria possa essere utilizzata per la copertura di un posto reso disponibile, è sufficiente che vi sia corrispondenza sostanziale tra le categorie professionali di inquadramento del contratto collettivo nazionale di comparto, potendosi prescindere da ulteriori elementi di dettaglio, e specialmente dall'organizzazione temporale del rapporto lavorativo (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. III, 21 novembre 2022, n.7185).

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