06/07/2023 - Proroga dei termini sugli Apparecchi art. 110, comma 7, del TULPS – Spettacolo Viaggiante
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI ( AGDM)
[359807 del 27/06/2023] – Proroga dei termini sugli Apparecchi art. 110, comma 7, del TULPS – Spettacolo Viaggiante - pdf - pubblicata il 27/06/2023
Con determinazione prot. n. 359807/RU del 27 giugno 2023 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha prorogato al 30 giugno 2024 i termini per le autocertificazioni degli apparecchi di cui all’art.110 comma 7 del TULPS e al 31 dicembre 2024 quelli per le omologhe dei tickets delle attività di spettacolo viaggiante
Prot.: n. 359807/RU
Roma, 27 giugno 2023
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;
VISTO l’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni per il rilascio da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei nulla osta per la produzione ed importazione in Italia nonché dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da divertimento e intrattenimento per il gioco lecito di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.;
VISTO l’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare i commi 1 e 6;
VISTO l’articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, assumendo quest’ultima la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTO, l’articolo 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126, di modifica del comma 7-ter dell’art. 110 del T.U.L.P.S. che dispone “… con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli … sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”.
VISTO l’articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, recante “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” il quale esclude espressamente dalla disciplina relativa agli spettacoli viaggianti “…gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento” e, al successivo articolo 4, esclude tali apparecchi anche dall’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020;
VISTO l’articolo 22, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo cui “Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S. e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni” facendo salva “…la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, inseriti nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 … che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968.”
CONSIDERATO, pertanto, che la nuova regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro è applicabile anche agli apparecchi utilizzati nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S e agli apparecchi collocati all’interno delle attrazioni denominate “padiglioni e sale trattenimento”, di cui all’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020;
VISTA la determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 10 giugno 2022, n. 250623, (d’ora in avanti denominata “DRASV”), recante regole per l’applicazione della nuova regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. agli apparecchi utilizzati nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S;
VISTE le comunicazioni pervenute dalle associazioni rappresentative del settore in merito alle difficoltà applicative e interpretative legate alla nuova regolamentazione in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro per il settore dello Spettacolo Viaggiante, composto da piccoli o piccolissimi operatori non specializzati, anche in ordine alla possibile sovrapposizione con le procedure di certificazione a fini di sicurezza previste da precedenti regolamentazioni; CONSIDERATO che, nell’ambito del più ampio disegno di riordino del settore del gioco pubblico, nonché in altri provvedimenti normativi all’esame del legislatore sono stati presentati numerosi emendamenti volti a semplificare il settore degli apparecchi senza vincita in denaro e a regolamentare, altresì, gli ambiti oggetto di intervento da parte della DRASV;
RITENUTO opportuno, al fine di evitare agli operatori incombenze amministrative e oneri finanziari non ripetibili, di dover prorogare l’entrata in vigore delle norme previste dalla citata DRASV;
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DETERMINA
ARTICOLO 1 (Modifiche all’articolo 3 della DRASV)
1. All’articolo 3 della determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 10 giugno 2022, n. 250623, (DRASV) sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 1, le parole “30 giugno 2023” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2024”;
b. al comma 2, le parole “dal 1° luglio 2023” sono sostituite dalle parole “dal 1° luglio 2024”;
c. al comma 3, le parole “30 giugno 2023” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2024”.
ARTICOLO 2 (Modifiche all’articolo 4 della DRASV)
1. All’articolo 4 della DRASV sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 2, le parole “dal 1° luglio 2023” sono sostituite dalle parole “dal 1° luglio 2024”;
b. al comma 3, le parole “30 giugno 2023” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2024”;
c. il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Entro il 31 dicembre 2024 gli apparecchi di cui al comma 1 per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti di cui alla DRTEC.”;
d. Il comma 6 è abrogato.
ARTICOLO 3 (Modifiche all’articolo 5 della DRASV)
1. All’articolo 5 della DRASV sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 2, le parole “30 giugno 2023” sono sostituite dalle parole “1° luglio 2024”;
b. al comma 3, le parole “30 giugno 2023” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2024”.
ARTICOLO 4 (Modifiche all’articolo 6 della DRASV)
1. All’articolo 6 della DRASV sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 2, le parole “30 giugno 2023” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2024”.
ARTICOLO 5 (Modifiche all’articolo 7 della DRASV)
1. All’articolo 7 della DRASV sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 2, le parole “1° luglio 2022” sono sostituite dalle parole “1° luglio 2023” e le parole “30 giugno 2023”, sono sostituite dalle parole “30 giugno 2024”;
b. al comma 3, le parole “1° luglio 2022” sono sostituite dalle parole “1° luglio 2023”.
ARTICOLO 6 (Modifiche all’articolo recante “norme transitorie e decorrenza” della DRASV)
1. La numerazione dell’articolo rubricato “norme transitorie e decorrenza” della DRASV è modificata in “9”.
2. Al comma 1, le parole “1° luglio 2022” sono sostituite dalle parole “1° luglio 2023” e le parole “30 giugno 2023”, sono sostituite dalle parole “30 giugno 2024”.
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Del presente provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
Cons. Roberto Alesse
Firma autografa apposta sull’originale