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10/07/2023 - Il TAR Catania si esprime sul termine di impugnazione degli atti di una procedura di gara e sulla “dilazione temporale”.

Tratto da: ildirittoamministrativo.it

Con la sentenza 2 luglio 2020, n. 12, l’Adunanza plenaria ha affrontato e risolto la questione della decorrenza del termine di impugnazione degli atti di una procedura di gara per l’affidamento di un contratto di appalto, individuando momenti diversi di possibile conoscenza degli atti di gara ad ognuno dei quali corrispondono precise condizioni affinché possa aversi decorrenza del termine di impugnazione dell’aggiudicazione.

L’Adunanza plenaria ha così modulato tale decorrenza:

a) dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, comprensiva anche dei verbali (ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate) ai sensi dell’art. 29, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 50/2016;

b) dall’acquisizione, per richiesta della parte o per invio officioso, delle informazioni di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 ma solo a condizione che esse “consentano di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati o per accertarne altri”, così da permettere la presentazione non solo dei motivi aggiunti ma anche del ricorso principale;

c) nel caso di proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara è prevista la dilazione temporale fino al momento in cui è consentito l’accesso se “i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta”;

d) dalla comunicazione o dalla pubblicità nelle forme individuate negli atti di gara ed accettate dai partecipanti alla gara “purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati”.

Nel caso di proposizione dell’istanza di accesso agli atti, come nel caso di specie:

a) se l’istanza di accesso è tempestiva (in quanto proposta entro il termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione) e parimenti tempestivo è il riscontro ostensivo da parte della stazione appaltante, il termine per impugnare (di trenta giorni) subisce una “corrispondente dilazione temporale” (di quindici giorni); di guisa che, in definitiva, il ricorso deve essere proposto entro il termine massimo (certo ed obiettivo) di 45 giorni (dalla comunicazione o pubblicazione);

b) se, per contro, l’istanza di accesso è tardiva (quindi successiva al quindicesimo giorno dalla comunicazione o pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione) non opera, a favore del ricorrente, la predetta “dilazione temporale”; e ciò in ragione di un principio di auto-responsabilità dell’operatore economico che concorre a gare pubbliche e della correlata necessità di evitare che il termine di impugnazione possa rimanere aperto o modulato ad libitum;

c) nel caso, invece, di comportamenti ostruzionistici e dilatori imputabili alla stazione appaltante (che non dia puntuale riscontro alla tempestiva istanza di accesso ovvero la evada successivamente al termine di quindici giorni dalla ricezione), il termine per impugnare (trattandosi di vizi conoscibili solo in esito all’accesso) non inizia a decorrere se non dal momento dell’ostensione della documentazione richiesta (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 15 marzo 2023, n. 2728; Consiglio di Stato sez. V, 15 marzo 2023, n. 2736; Consiglio di Stato sez. V, 6 dicembre 2022, n. 10696; Consiglio di Stato sez. V, 29 novembre 2022, n. 10470).

Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento che - in adesione alle direttive nomofilattiche dell’Adunanza plenaria - individua come termine ultimo per il ricorso giurisdizionale quello del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione (o comunicazione) della intervenuta aggiudicazione.

Ciò posto, nel caso in esame:

- la pubblicazione dell’aggiudicazione è avvenuta in data 11 gennaio 2023;

- l’istanza di accesso è stata presentata tempestivamente il 24 gennaio 2023;

- l’Amministrazione ha parimenti evaso tempestivamente l’istanza, comunicando la disponibilità dei documenti presso la propria sede alla data dell’8 febbraio 2023.

Né il Collegio ritiene possa considerarsi quale giorno di evasione dell’istanza di accesso quella di trasmissione della copia in formato digitale della documentazione richiesta (ossia il 17 febbraio 2023), poiché la ricorrente, pur potendo prendere visione della documentazione presso la sede della S.R.R., ne ha richiesto l’estrazione delle copie con una modalità aggravata, non prevista dall’art. 76, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, che onera l’Amministrazione soltanto di fornire le informazioni di gara e l’eventuale documentazione su cui sono contenute, ma non anche di assicurare il rispetto di formalità di produzione che possono allungare i tempi dell’ostensione.

In conseguenza, applicando il principio della “dilazione temporale”, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 25 febbraio 2023, mentre risulta notificato solo il successivo 16 marzo.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

TAR Catania, Sez. IV, sent. del 30 giugno 2023, n.2062.

 

 

 

 

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