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28/06/2023 -Interpretazione degli atti amministrativi e dei bandi di gara. Pronuncia del TAR Palermo.

Tratto da: ildirittoamministrativo.it

In linea generale, occorre ribadire che l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compresi i bandi di gara, soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale - con esclusione di ogni ulteriore procedimento ermeneutico in caso di clausole assolutamente chiare - ma, in caso di omissioni od ambiguità delle singole clausole, con la necessità del ricorso ad altri canoni ermeneutici, tra cui quello dettato dall'art. 1363 cod. civ. e quello dell'interpretazione secondo buona fede; corollario in materia di procedure di gara ad evidenza pubblica è la necessità di attuare il principio del favor partecipationis secondo il quale, in caso di clausole del bando ambigue o dubbie, va preferita la soluzione che tende ad estendere la platea dei partecipanti alla gara, e non quella restrittiva della partecipazione, al fine di realizzare l'interesse dell'amministrazione alla selezione della migliore offerta presentata tra quelle concorrenti (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 23/11/2022, n.10301).

Ebbene, nel caso di specie, la lex specialis non contiene un divieto esplicito per i concorrenti di presentare offerte al rialzo per valori percentuali superiori al 100%, ma si limita unicamente ad indicare come impossibile l’inserimento dei valori “0” e “100” nella cella relativa alla formulazione dell’offerta economica. Tale preclusione risponde, a giudizio del Collegio, ad una esigenza tecnica di dialogo con il sistema informatico, che evidentemente non è in grado di ricevere offerte con i valori 0 e 100 e, in mancanza di chiari e contrari indici emergenti dal testo del disciplinare di gara, non pare esprimere la volontà della stazione appaltante di non accettare rialzi superiori al 100% dell’importo a base d’asta.

TAR Palermo, Sez. III, sent. del 22 giugno 2023, n. 2090

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