27/06/2023 - Presupposti e limiti al diritto di accesso da parte dell’autore di un esposto alla Procura della Repubblica.
TAR Sardegna, sentenza n. 370 del 29 maggio 2023
Si ritiene opportuno leggere con attenzione nonché utile conservare l’allegata sentenza, per avvalersi del suo contenuto in caso di analoghe istanze di accesso, in quanto le motivazioni addotte dall’organo giudicante a sostegno dell’infondatezza del ricorso risultano ben articolate, chiare e complete con riferimento ai presupposti e ai limiti sia dell’accesso documentale e sia dell’accesso generalizzato, quest’ultimi relativi anche alla protezione dei dati personali dei controinteressati contenuti negli atti di cui si chiedeva copia.
Il TAR adito, a seguito del rigettato riesame della richiesta di esercitare il diritto di accesso ad alcuni documenti attinenti a fatti rappresentati dal ricorrente in un suo esposto trasmesso alla Procura della Repubblica, per effetto del quale è stato attivato un procedimento penale, condividendo le motivazioni addotte dal Comune per non accogliere l’istanza di accesso ai sensi sia dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e sia dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, ha rigettato il ricorso affermando, per quanto concerne il così detto “accesso difensivo” documentale, che la posizione soggettiva di “esponente” e non di “querelante” del ricorrente, “non corrisponde ad un interesse giuridicamente rilevante contemplato dall'ordinamento, essendo questi un generico denunciante rispetto a una fattispecie nell'ambito della quale non si palesa alcuna interferenza con la sua sfera giuridica, per la cui tutela si possa ravvisare l'utilità dei documenti per cui è richiesto l'accesso” e ciò in quanto “il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale giuridicamente rilevante a sé riferibile né che la conoscenza del documento, che importerebbe la divulgazione di dati personali della controinteressata, sia necessaria per la cura o la difesa di un tale proprio interesse”. Inoltre, per quanto riguarda il diritto di accesso c.d. generalizzato, con particolare riferimento ai limiti previsti dall’art. all'art. 5 bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, dopo avere richiamato quanto asserito dall’ANAC e dal Garante della Privacy in merito a tale tipologia di accesso, dovendo la pubblica amministrazione interessata, nel doveroso esame dell’istanza di accesso, contemperare e bilanciare l’interesse dell’istante con l’interesse dei controinteressati alla tutela dei propri dati personali, ha asserito che “La generica funzione di controllo dell'operato delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini, quale esigenza sottesa all'introduzione dello strumento dell'accesso civico generalizzato, non può d'altronde trasmodare nel diritto di chiunque di esercitare un potere sostanzialmente analogo (e riservato) a quello dell'Autorità giudiziaria nell'esercizio dell'azione penale; al diritto d'accesso generalizzato del cittadino possono dunque legittimamente opporsi, come nel caso di specie, esigenze di protezione dei dati personali dei privati, che il legislatore del 2016 ha infatti lungimirantemente posto quali limiti all'accesso in un giudizio di bilanciamento da operarsi da parte della pubblica amministrazione.”