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26/06/2023 - Contributo Unificato Tributario

tratto da def.finanze.it

Sentenza del 16/06/2023 n. 390 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara - Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Contributo Unificato Tributario - Nel caso di impugnativa di un provvedimento tacito di silenzio rifiuto relativo a più istanze e/o annualità il contributo unificato tributario è dovuto per ciascuna di esse - Sussiste L'art. 14, c. 3 bis DPR 115/2002 dispone che il valore della lite è determinato in base a ciascun atto impugnato anche in appello. In via interpretativa tale concetto è stato esplicitato con la Direttiva n 2/2012 emanata dal Dipartimento delle Finanze ed è stato chiarito come, in caso di un unico ricorso avverso più atti il calcolo del contributo unificato debba essere effettuato con riferimento al valore dei singoli atti e non sulla somma di detti valori.

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Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman