16/06/2023 - Supermercati. TARI Per i parcheggi coperti vale una presunzione di produzione di rifiuti, trattandosi di aree frequentate da persone
Sentenza del 09/06/2023 n. 524 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana Sezione/Collegio 6
Supermercati. TARI Per i parcheggi coperti vale una presunzione di produzione di rifiuti, trattandosi di aree frequentate da persone
Testo:
Motivi in fatto e in diritto
La società P. P. con la dichiarazione di inizio occupazione locali per la vendita al dettaglio in via F. presentata alla società Quadrifoglio S.p.A, quale soggetto incaricato dal Comune di Firenze della raccolta dei rifiuti e della gestione della relativa tassa, formulava richiesta di detassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, che veniva rigettata. Avverso il provvedimento di rigetto la P. presentava ricorso alla CTP di Firenze, successivamente respinto. A seguito di appello della società, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza 39/2021, dopo avere ribadito che le superfici del supermercato produttive di rifiuti speciali sono senz'altro attratte al prelievo TARI, ha accolto l'appello con riferimento al garage coperto. Detta controversia è pendente innanzi alla Corte di Cassazione.
Successivamente alla conclusione del primo grado del giudizio di cui si è detto, il Comune di Firenze ha emesso l'avviso di pagamento del 20.1.2017, relativo ai prelievi TARES 2013 e TARI 2014-2015-2016, seguito da un sollecito di pagamento n. X/2017, calcolati secondo i principi affermati dalla CTP.
Avverso detti atti la P. ha presentato ricorso.
La Commissione tributaria provinciale di Firenze ha pronunciato la sentenza n. 458/2/21, con cui aderendo alla decisione della CTR, ha respinto il ricorso di P. ad eccezione del profilo relativo alla superficie adibita a parcheggio sotterraneo, che è stata dichiarata esclusa dal prelievo sui rifiuti.
Avverso detta sentenza ha presentato appello il Comune di Firenze, deducendo che:
- Erroneamente la CTP ha escluso dalla tassazione le superfici adibite a garage ritenendo che, pur avendo il regolamento TARI del Comune limitato il beneficio tributario alle sole aree scoperte destinate a parcheggio, è "indifferente che il parcheggio sia coperto o scoperto", derivando "la gratuità dalla circostanza che nei parcheggi non v'è produzione di rifiuti".
- Tale decisione si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che i parcheggi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva.
Si è costituita la P. controdeducendo in merito all'appello principale e proponendo appello incidentale per i seguenti motivi:
1. Nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione per essersi la CTP limitata a recepire acriticamente quanto già statuito dalla sentenza CTR Toscana n. 39/2021, peraltro non passata in giudicato.
2. Nullità della sentenza per omessa pronuncia del motivo sulla illegittimità dell'assimilazione disposta dal Comune di Firenze contenuta nell'art. 2 del Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti.
3. La previsione dell'art. 2 del Regolamento comunale che assimila tutti gli imballaggi in genere (senza alcuna limitazione) includendo di fatto anche gli imballaggi terziari e gli imballaggi secondari, viola gli artt. 221 e 226 D.L.vo 152/2006 secondo cui 'è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'art. 221, comma 4. In tal senso si è ripetutamente pronunciata la Cassazione.
4. È illegittimo l'art. 2, punto B.2, del Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani nella parte in cui non prevede alcun criterio quantitativo di assimilazione, atteso che la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali da imballaggio 'presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti stessi poiché l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità' (Cass. Civile, Sez. V, 11 aprile 2019 n. 10168 e n. 10169; Cass. Civ., Sez. V, 28 marzo 2018 n. 7647, Cass. Civ., Sez. V, Ord. 13 luglio 2017 n. 17267, Cass. Civ., Sez. V, 14 luglio 2017 n. 17488).
5. La Sentenza 39/2021 della CTR richiamata dalla sentenza impugnata non tiene conto che gli imballaggi terziari e secondari sono rifiuti speciali qualificati come tali ope legis, e che non sono assimilabili per espressa previsione dell'art. 226 D.L.vo 152/2006 secondo cui 'è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata'.
6. Un ulteriore profilo di illegittimità attiene alla mancata detassazione delle aree a laboratori (pescheria, macelleria e gastronomia) che devono considerarsi esenti per legge perché produttivi di rifiuti speciali alimentari di 'categoria 3'. Il Regolamento CE n. 1069/2009 classifica gli scarti di origine animale in 3 categorie (che riflettono il diverso livello di rischio per la salute pubblica e gli animali) e impone l'obbligo degli stessi produttori di provvedere autonomamente al loro smaltimento (con conseguente esclusione dalla privativa comunale). Dalla qualificazione dei rifiuti prodotti dai laboratori come rifiuti speciali deve allora conseguire l'intassabilità delle relative superfici su cui essi si formano.
7. La decisione impugnata, anche ove riferita per relazione alla sentenza n. 39/2021, non considera che la riduzione del 30% applicata dal Comune non trova valida giustificazione nella disciplina statale e nella disciplina comunale. L'art. 11, comma 4, Reg. comunale TARI subordina l'applicazione della riduzione forfettaria della superficie a 'obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali'. Si tratta di presupposto che non ricorre nel caso di specie.
8. La sentenza fa erronea applicazione della regola della prevalenza e continuatività della produzione di rifiuti speciali richiesta dall'art. 1, c. 649, Legge 147/2013 per l'esenzione da TARI. La CTP Firenze mostra di travisare la presenza di alcuni cassonetti comunali presso il punto vendita in contestazione, che non può costituire elemento presuntivo sufficiente ex art. 2729 c.c. a ritenere integrato il presupposto della tassazione.
9. Il servizio comunale non smaltisce i rifiuti speciali da imballaggio prodotti da P. P., che costituiscono la porzione straordinariamente prevalente che deriva dall'esercizio dell'attività. Il servizio comunale si limita a ritirare solo una minore porzione di rifiuti urbani e indifferenziati prodotti da limitate superfici del punto vendita (es. uffici, wc e spogliatoi del personale).
10. L'appello del Comune di Firenze è infondato in quanto la CTP Firenze, mediante il richiamo alla CTR Toscana, ha correttamente valorizzato la ratio della norma contenuta nell'art. 1, c. 641, Legge 147/2013 che dispone che 'sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative' e ha ritenuto che la circostanza che si tratti di parcheggi coperti non sia di per sé sufficiente ad escludere il carattere di pertinenzialità/accessorietà rispetto all'esercizio commerciale.
Si è costituita Alia Servizi Ambientali s.p.a. proponendo appello incidentale aderendo alle argomentazioni prospettate dal Comune appellante e per il seguente ulteriore motivo preliminare:
- La CTP ha omesso di decidere sulla eccezione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso per violazione del divieto del ne bis in idem e per difetto di interesse ad agire, in quanto nel presente contenzioso sono riproposte le stesse questioni decise nel giudizio promosso avverso il provvedimento con cui si negava la detassazione.
- Il divieto del ne bis in idem si applica anche al processo tributario, ed anzi, la Suprema Corte a tale proposito ha stabilito che in questi casi debba "procedersi alla declaratoria dell'inammissibilità del primo ricorso, in quanto vanificato dallo stesso proponente e non sorretto, quindi, da alcun interesse valutabile ai sensi dell'art. 100 c.p.c." (Cassazione 15441/2010).
- È evidente che nel caso in cui P. P. avesse eventualmente ragione nel giudizio di cassazione attualmente pendente, il Comune di Firenze (ed il gestore Alia spa) automaticamente non potrebbe pretendere il pagamento delle somme come calcolate nell'avviso qui impugnato, con la conseguenza che non sussiste un interesse della P. ad impugnare l'avviso di pagamento.
Il comune di Firenze ha presentato una memoria nella quale contesta la fondatezza dell'appello incidentale di P.:
Quanto ora premesso è sufficiente per individuare il thema decidendum e soddisfare così quanto previsto dall'art. 36 D.L.vo 546/1992 in materia di contenuto della sentenza. La sentenza deve contenere "la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto" senza necessità di un articolato svolgimento del processo, per il quale si fa riferimento agli atti introduttivi dei giudizi, agli atti di costituzione della controparte e alle memorie illustrative da intendersi qui integralmente richiamate.
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1. Va preliminarmente trattato l'appello incidentale di ALIA con riferimento alla eccepita inammissibilità del ricorso introduttivo, atteso che l'eventuale accoglimento assorbirebbe tutte le altre questioni. Il motivo è infondato.
1.1. È inconferente il richiamo al principio del ne bis in idem che presuppone l'esistenza di un precedente giudicato, insussistente nel caso di specie.
1.2. È errato quanto dedotto circa la carenza di interesse, essendo pienamente condivisibile quanto affermato dalla Cassazione con l'ordinanza 11481/2022 secondo cui "In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento all'impugnazione della fattura commerciale, con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani aveva richiesto il pagamento della T.I.A., avendo il contribuente successivamente impugnato anche l'ingiunzione di pagamento che l'aveva sostituita)."
2. Con riferimento alle questioni, sollevate da P., relative alla nullità della sentenza per omessa od insufficiente motivazione, si tratta di questioni inconferenti in considerazione del principio della conversione delle ragioni di nullità in motivi di gravame.
3. È infondato l'appello incidentale della società contribuente con riferimento alla tassabilità dell'area destinata alla vendita, in quanto sono perfettamente condivisibili le argomentazioni contenute nella sentenza di questa Corte n. 39/21 richiamate nella sentenza impugnata, la cui fondatezza, sotto il profilo fattuale e normativo, non è validamente contrastata da quanto dedotto dall'appellante. In detta sentenza questa Corte ha correttamente evidenziato che le aree sostanzialmente equivalenti all'intera superficie del negozio (escluso il parcheggio) sono state legittimamente sottoposte a tributo, producendo esse una significativa quantità di rifiuti che non vengono smaltiti dalle imprese cui la P. affida lo smaltimento degli imballaggi.
3.1. Tale conclusione non è contraddetta dalle considerazioni svolte dall'appellante incidentale in merito alla dedotta illegittimità del Regolamento che assimila tutti gli imballaggi in genere includendo di fatto anche gli imballaggi terziari e gli imballaggi secondari. La questione è mal posta, in quanto è di assoluta evidenza che nel punto vendita non vi è produzione di rifiuti speciali in via esclusiva, bensì vi è contestuale produzione di rifiuti speciali e assimilati, rispetto alle quali la legge 147/2013 all'art 1 comma 682 lettera a) punto 5) attribuisce al Comune la facoltà di individuare con regolamento "categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta".
3.2. La Cassazione, con la sentenza n. 10899/22 pur dando atto della non assimilabilità degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani, precisa che ciò non costituisce motivo di detassazione delle aree in cui sono prodotti, occorrendo far riferimento "all'art. 62 c. 3 del D.L.vo 507/1993 il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali (Cass. n. 5377 del 30.11.2011; Cass. n. 4793 del 2015; Cass. nn. 4792 e 4793 del 2016), tenendo conto dei relativi regolamenti comunali". Tale indirizzo è stato ribadito con la sentenza 4902/2023.
3.3. Semmai, sarebbe stato onere del contribuente quantificare le aree produttive esclusivamente di rifiuti speciali smaltiti in proprio (in tal senso Cass. 15831/2018).
3.4. In conclusione, il rilievo che nell'area di vendita non si producano esclusivamente i rifiuti speciali provenienti da imballaggi terziari e secondari ha valore assorbente di tutte le altre questioni sollevate dall'appellante incidentale e sopra riportate.
3.5. È pertanto inconferente anche la questione relativa alla dedotta illegittimità dell'art. 2 punto B.2 del Regolamento per la mancata indicazione dei limiti quantitativi, con riferimento alla quale - comunque - sono pienamente condivisibili le argomentazioni svolte dal Comune nella memoria di replica depositata, in cui si sostiene la piena legittimità della norma regolamentare, in attesa dell' emanazione del Regolamento ministeriale che avrebbe dovuto stabilire i parametri quantitativi per l'assimilabilità dei rifiuti speciali, e tenuto conto della determinazione delle tariffe in base al cd. metodo normalizzato che, può essere utilizzato, così come previsto dalla norma istitutiva della TARI, e che non necessita di alcuna misurazione della quantità di rifiuto prodotti.
4. È pure infondata la tesi della P. secondo cui nella zona di vendita del supermercato sarebbero prodotti in modo assolutamente prevalente rifiuti speciali, talché la relativa area sarebbe sottratta a tassazione in base alla giurisprudenza richiamata. È di assoluta evidenza che nell'area di vendita del supermercato vi è la produzione di una consistente quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, come emerge dalle seguenti circostanze:
4.1. È la stessa P. nella comunicazione inviata a Quadrifoglio l'11.10.2013 a riconoscere la produzione di "rifiuti indifferenziati ed organici prodotti dal punto di vendita" per il cui smaltimento è prevista la collocazione di 3/4 contenitori riservati a P.. È incontestabile che la presenza di detti cassonetti prova lo smaltimento da parte del servizio pubblico di consistenti quantitativi di rifiuti da parte del servizio pubblico (stimati da Quadrifoglio nella memoria depositata in 84 tonnellate all'anno).
4.2. A seguito della intervenuta modifica del sistema di raccolta rifiuti da parte del gestore nella zona in cui si trova il supermercato P., i cassonetti liberi su strada pubblica sono stati rimossi e sostituiti con nuove calotte per il conferimento rifiuti. Il direttore del supermercato, con mail in data 8 dicembre 2016 ha comunicato ad Alia "di necessitare di ulteriori 2 bidoncini come quelli già consegnati per un lavoro più pulito e contenere i sacchi di indifferenziato".
5. Le aree di produzione di rifiuti speciali facenti parte del supermercato P. di via F. sono già state escluse dal calcolo del tributo; ed infatti, sin dall'origine Alia ha detassato alcune superfici del supermercato per cui P. aveva dimostrato la produzione in via esclusiva e nettamente prevalente di rifiuti speciali (macelleria, pescheria e stoccaggio latticini) come risulta dalla nota di Quadrifoglio 11.12.2014.
A fronte di totali mq. 2.316 di supermercato (la superficie totale è di mq. 3.031, compreso il parcheggio di mq. 715), sono soggetti a tributo solo 1264 mq, di cui 1253 come supermercato e 11 come uffici.
6. Tale ricostruzione non è validamente contrastata dalla documentazione prodotta da P. stante la inconferenza della documentazione prodotta, sulla base delle seguenti circostanze evidenziate nella memoria di ALIA del 25.5.2023, da ritenersi pacifiche in quanto non contestate:
6.1. Numerosi formulari prodotti da P. riguardano SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, OLI ESAUSTI/ANIMALI, PRODOTTI ITTICI, NONCHE' LATTICINI, YOGURT, E PRODOTTI SIMILARI, ossia tutti rifiuti prodotti nelle zone GIA' DETASSATE;
6.2. Altri formulari concernono l'avvio a recupero presso soggetti terzi di imballaggi, per cui P. GIA' USUFRUISCE DELLA RIDUZIONE DEL 30% DELLA TARIFFA.
7. È fondato l'appello principale del comune di Firenze e l'appello incidentale di ALIA s.p.a. Mentre per le aree scoperte adibite in via esclusiva a parcheggio è lo stesso regolamento comunale che presume che si tratti di aree che, per loro natura, non possono produrre rifiuti, altrettanto non può dirsi per le aree coperte, in relazione alle quali, per l'esclusione dal tributo, occorrerebbe che la inidoneità a produrre rifiuti fosse concretamente provata da chi fa valere l'esclusione a tassazione, secondo i principi generali costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
7.1. In conformità a quanto affermato dalla Cassazione nelle pronunce citate dal Comune, per i parcheggi vale una presunzione di produzione di rifiuti, trattandosi di aree frequentate da persone. Ne consegue l'erroneità della sentenza appellata che ha accolto il ricorso sulla base della apodittica affermazione (contenuta nella sentenza di questa Corte richiamata) che sarebbe indifferente che il parcheggio sia coperto o scoperto, in assenza di qualsiasi prova da parte della ricorrente.
8. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con riferimento ad un valore della controversia di euro 80.599
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale di Alia Servizi Ambientali S.p.a. rigetta il ricorso anche con riferimento alla detassazione del parcheggio coperto.
Rigetta l'appello incidentale di P. P.
Condanna P. P. al rimborso al Comune di Firenze e ad Alia Servizi Ambientali S.p.a. delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per ciascun grado e per ciascuna parte, in euro 5.000, oltre accessori di legge.